TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi
ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico
con funzioni di coordinamento.
Richiami all’Art. 39:
Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette,
esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le
differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza
sanitaria secondo il modello in
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al
aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL.
2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli
e
del presente
decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al
Gli obblighi di redazione e trasmissione
relativi alle informazioni di cui al
decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo
periodo
Sanzioni
Amministrative
Sanzioni per il medico competente
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096.00 a 4.384,00 euro
Richiami all’Art. 40:
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a)
nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui
al
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a)
visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b)
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene
stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico
competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;
c)
visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa
svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d)
visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e)
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal
medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è
incompatibile con le disposizioni del
3. Le visite mediche di cui al
non possono essere effettuate:
a) lettera soppressa dall’art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al
a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle
condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al
e
sono altresì