TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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comma
trovano applicazione le disposizioni di cui ai
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7. Le disposizioni di cui al
non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a)
aziende di cui al
b)
aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;
c) soppressa dall’art.29 del D.Lgs. 05 agosto 2009, n. 106
Sanzioni Penali
Sanzioni per il datore di lavoro
-
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro
-
arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
o
nelle aziende di cui al
;
o
in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all
da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto
;
o
per le attività disciplinate dal
Titolo IV
caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a
200 uomini-giorno
ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro se
adotta il documento di cui al
enza le modalità dei predetti commi
Sanzioni
Amministrativ
e
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192,00 a 7.233,60 euro
DECRETI ATTUATIVI
LETTERE CIRCOLARI
INTERPELLI
Richiami all’Art. 29:
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 23
deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema
aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a)
al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti
chimici, fisici e biologici;
b)
alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
c)
alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d)
alle attività di sorveglianza sanitaria;
e)
alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f)
alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da
parte dei lavoratori;
g)
alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h)
alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al
deve prevedere idonei sistemi di registrazione
dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni
dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei
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Comma inserito dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 -
S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);