D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 541

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Ministero della Salute
Il Ministero dell’Interno
DECRETO INTERMINISTERIALE 30 novembre 2012
“Procedure standardizzate” per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5,
del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f),
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante:
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 3 agosto 2009, n. 106
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ,
di seguito D.Lgs. n. 81/2008;
VISTO
,
del D.Lgs. n. 81/2008, con il quale viene attribuito alla Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di seguito “Commissione”, il compito di elaborare
“le
procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui al
tenendo conto
dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore”;
VISTO il documento approvato dalla Commissione nella seduta del 16 maggio 2012 con il quale vengono
individuate le procedure standardizzate per la valutazione del rischio ai sensi dell
,
del D.Lgs.
n. 81/2008;
RITENUTO necessario individuare il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte
dei datori di lavoro di cui al
,
del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di
prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di salute e sicurezza;
CONSIDERATO altresì che tale modello può essere utilizzato dai datori di lavoro di imprese che occupano fino a
50 lavoratori per effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell
,
del D.Lgs. 81/2008, con i
limiti di cui a
l
;
VISTO il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, recante “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2012, n. 101;
RITENUTO necessario differire l’entrata in vigore del presente decreto di un termine di giorni sessanta in ragione
della circostanza che le procedure di cui al presente decreto devono essere applicate per la prima volta da un
numero particolarmente elevato di piccole e medie imprese, le quali attualmente effettuano la valutazione dei rischi
di lavoro unicamente sulla base di autocertificazione,
e
x
,
del D.Lgs. n. 81/2008;
ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano nella seduta del 25 ottobre 2012;
DECRETANO
:
Articolo 1
1. Ferma restando l’integrale applicazione dei principi in materia di valutazione dei rischi di cui agli
,
28
e
29
del D.Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione
dei rischi ai sensi del
,
del D.Lgs. n. 81/2008 secondo le disposizioni del documento
approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.
2. I datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi, ai
sensi dell
,
del D.Lgs. n. 81/2008, secondo le disposizioni del documento approvato dalla
Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto.
3. I datori di lavoro, nell’effettuare tale valutazione, utilizzano la
al presente decreto e quella
successivamente pubblicata sul sito
,
sezione
.
4. Le disposizioni di cui agli
,
28
e
29
del D.Lgs. n. 81/2008 si considerano assolte in caso di adozione
ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
Articolo 2
1. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene
fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto entra in vigore il
sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando i termini
di cui al decreto legge 12 maggio 2012, n. 57.
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