D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 547

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro dovranno essere indicate le singole tipologie di
attrezzature già identificate nel proprio ciclo lavorativo/attività.
Ai fini di una più efficiente gestione delle misure di prevenzione e protezione di ciascun lavoratore, è possibile
inserire (in colonna 2) una codifica specifica per ciascuna mansione identificata svolta in azienda dai lavoratori. Il
codice potrà essere utile per collegare il nominativo dei lavoratori operanti in azienda alle mansioni svolte (vedi
nota 1
).
La valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più
adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall
del
D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici,
biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno
le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati
istituzionali nazionali ed internazionali.
In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati
sull’esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell’azienda e, ove disponibili, su strumenti di
supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste
di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.
Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, verranno definite per tipo ed entità le misure di prevenzione e
protezione adeguate.
Gli strumenti informativi di supporto in generale, ove utilizzati nel processo valutativo, verranno indicati nel
(colonna 4).
In relazione al pericolo specifico individuato (colonna 3) e ai relativi strumenti di supporto (colonna 4), le misure di
prevenzione e protezione attuate (scelte, tra quelle tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione,
formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria, ove prevista) verranno indicate in colonna 5.
4.4 - 4° Passo: Definizione del programma di miglioramento
Le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dovranno
essere indicate nella colonna 6.
Completano il modulo i dati relativi all’incaricato/i della realizzazione (che può essere lo stesso datore di lavoro),
delle misure di miglioramento (colonna 7) e la data di attuazione delle stesse (colonna 8). Per programma di
miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza (fra le quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e
di funzionalità).
Da un punto di vista metodologico, ai fini della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione e
protezione previste per il piano di miglioramento, tra quelle tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di
protezione individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria.
Qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del
rischio seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica indicata
nei passi precedenti può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive.
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