D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 539

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Per quanto riguarda le misurazioni relative alla produzione di musica, effettuate secondo i metodi e la
strumentazione consigliati dalle Norme UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011, andranno condotte su almeno 3
brani interi rappresentativi delle tipologie musicali proposte o comunque percepite nell’ambito della propria attività.
In ogni caso dovranno essere considerate anche le esposizioni più significative in termini di livello di rumore.
I livelli equivalenti così misurati (L
Aeq
in dB(A)) andranno mediati energeticamente per ogni tempo di esposizione
identificato nella SRMR e i valori medi con i relativi tempi di esposizione andranno utilizzati per il calcolo del L
EX,w
in
dB(A) secondo la formula:
con
L
EX,w
= livello di esposizione settimanale a rumore [dB(A)]
T
0
= tempo di riferimento del L
EX,w
[2400 minuti o 40 ore]
L
Aeq,
T
i
= livello equivalente di esposizione nel tempo i-esimo [dB(A)]
T
i
= durata dell’esposizione al L
eq
i-esimo [minuti o ore]
Per quanto riguarda la pressione acustica di picco, durante le misurazioni condotte su almeno 3 brani interi
rappresentativi delle tipologie musicali proposte o comunque percepite nell’ambito della propria attività, andrà
registrato anche il livello di picco ponderato C (L
C,picco
in dB(C)) e ai fini della valutazione del rischio considerare il
valore massimo tra quelli registrati.
Allegato 3 - Requisiti e standard acustici di alcuni luoghi di lavoro non industriali
Per quanto attiene ai requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli
edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, il riferimento legislativo
attualmente vigente è il DPCM 05/12/1997.
Questo si applica alle categorie indicate nella tabella A allegata al presente decreto, nello specifico, con riferimento
al campo di applicazione delle presenti LG, le categorie da prendere in considerazione sono le F e G:
categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
I componenti degli edifici da considerare sono le partizioni orizzontali e verticali, i servizi a funzionamento
discontinuo e continuo, mentre le grandezze cui far riferimento sono indicate nella tabella seguente:
Parametro
Definizione
Scopo
Norma tecnica di
riferimento
R’w
Indice del potere fonoisolante apparente
di elementi di separazione tra ambienti
Isolamento acustico per via aerea
fra ambienti
ISO 140-4
ISO 717-1
D2m,nT,w
Isolamento acustico standardizzato di
facciata
Isolamento acustico di facciata di
edifici
ISO 140-5
ISO 717-1
L’n,w
Livello di rumore di calpestio di solai
normalizzato rispetto all’assorbimento
Rumore di Calpestio
ISO 140-6
ISO 717-2
LASmax
Livello massimo di pressione sonora,
ponderata A, con costante di tempo
Slow
Rumore di impianti tecnologici a
funzionamento discontinuo
LAeq
Livello continuo equivalente di
pressione sonora, ponderata A
Rumore di impianti tecnologici a
funzionamento continuo
T
60
Tempo di riverberazione
Riverberazione di ambienti chiusi
ISO 3822
I valori limite, quindi, delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle
sorgenti sonore interne per le categorie e sottocategorie di edifici oggetto del presente documento sono riportati di
seguito insieme alle indicazioni circa il rumore di fondo e le condizioni espositive:
1...,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538 540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,...733
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