DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Altra eventuale documentazione da tenere a disposizione (a supporto della valutazione effettuata e, comunque,
ove richiesto dalla normativa)
I
Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f) e
dell’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
1. Scopo
Scopo della presente procedura è di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione
dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed
elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
2. Campo di applicazione
La presente procedura si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori
D.Lgs. 81/08
s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori
del D.Lgs. 81/08 s.m.i.,
con i limiti di cui a
, come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo:
SI APPLICA A
Esclusioni
Aziende fino a 10
lavoratori
La legislazione a tale riguardo prevede per le
aziende fino a 10 lavoratori di assolvere
all’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi,
sulla base delle procedure standardizzate qui
descritte.
Sono escluse da tale disposizione le aziende
che per particolare condizione di rischio o
dimensione sono chiamate ad effettuare la
valutazione dei rischi, ai sensi del
aziende di cui al
lettere:
a)
aziende industriali a rischio rilevante
di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e
successive modificazioni;
b)
centrali termoelettriche;
c)
impianti ed installazioni nucleari di cui
agli articoli 7, 28 e 33 del decreto
legislativo17 marzo 1995, n. 230, e
successive modificazioni;
d)
aziende per la fabbricazione ed il
deposito separato di esplosivi, polveri
e munizioni;
SI PUO’ APPLICARE
Esclusioni
Aziende fino a 50
lavoratori
La legislazione a tale riguardo concede alle
aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la
valutazione dei rischi, sulla base delle
procedure standardizzate qui descritte. Tali
aziende, in caso di non utilizzo di tale
opportunità, devono procedere alla redazione
del documento di valutazione dei rischi, ai sensi
del
Sono escluse da tale disposizione le aziende
che per particolare condizione di rischio o
dimensione sono chiamate ad effettuare la
valutazione dei rischi, ai sensi del
aziende di cui al
(indicate sopra);
aziende in cui si svolgono attività che
espongono i lavoratori a rischi chimici,
biologici, da atmosfere esplosive,
cancerogeni, mutageni, connessi alla
esposizione all’amianto
3. Compiti e responsabilità
Effettuare la valutazione sulla base della procedura standardizzata è responsabilità del datore di lavoro che
coinvolgerà i soggetti riportati nello schema seguente, in conformità a quanto previsto dal
del
D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in relazione all’attività e alla struttura dell’azienda.