D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 537

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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che frequenta discoteche per 5 anni 4 ore la settimana con una esposizione sonora di circa 105 dB e 2 ore di
riposo a 90 dB equivale ad una esposizione a 95 dB per 40 ore la settimana per 5 anni.
Il DPCM 215/99, nell’ottica di tali considerazioni, demanda al Tecnico Competente la decisione in merito alla
messa in opera di un sistema di controllo automatico dell’emissione degli impianti, prevedendo testualmente che:
“il gestore del locale attua tutti gli interventi indicati dal tecnico competente necessari perché non sia in alcun modo
possibile il superamento dei limiti prescritti, dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature eventualmente
utilizzati di meccanismi che impediscano la manomissione”.
Stato dell’arte
Il rumore rappresenta certamente un forte rischio per la salute, ciononostante non esiste una concordanza di tipo
culturale nel riconoscere il rumore come fonte di rischio e quindi come possibile causa di danni alla salute in
funzione dei livelli di esposizione, alla stregua di altri inquinanti fisici ambientali, come polveri radiazioni UV ecc. Vi
è inoltre la necessità di sviluppare conoscenze sugli effetti uditivi ed extrauditivi del rumore con particolare
attenzione alle alterazioni della funzione cognitiva e comportamentale.
In considerazione del tempo trascorso rispetto alla precedente indagine effettuata dall’APAT, al fine di verificare
eventuali modificazioni della situazione esistente, da parte del gruppo di studio è stato ritenuta utile l’effettuazione
di una indagine campione conoscitiva, limitata ad un numero ristretto di discoteche per la mancanza di mezzi
disponibili; tale indagine nella Regione Lazio è stata avviata a cura dell’ISPESL.
I primi dati emersi dall’indagine avviata hanno evidenziato che mediamente i livelli di esposizione dei lavoratori (DJ,
addetti al bar, al guardaroba e alla cassa) si aggirano sui 97,2 dB di livello equivalente medio, e sui 95,2 dB per il
livello espositivo medio per 8 ore lavorative.
In media i livelli sinora riscontrati nelle discoteche sono risultati per L
asmax
pari a circa 110,4 dB, e per L
aeq.
pari a
circa 97,2 dB.
Appare pertanto evidente che, sebbene la normativa vigente possa essere considerata da un punto di vista
giuridico ben costruita, sul piano applicativo poco risulta cambiato rispetto a quanto accertato nel 1997, in merito a:
-
livelli sonori all’interno delle discoteche,
che permangono eccessivamente elevati, anche se dai dati
preliminari dello studio in corso sembrerebbe desumibile una lieve riduzione rispetto ai livelli evidenziati nel 1997;
-
carenza di controlli all’interno dei locali
,che rimangono una rarità;
-
deficienze di progettazione mirata,
sia per quanto riguarda gli apparati che le strutture, per un contenimento
dell’esposizione dei frequentatori, che non risulta avere avuta l’attenzione necessaria.
In particolare sul piano pratico può essere desunto che l’obbligo previsto di non superare i limiti prescritti attraverso
l’uso dei limitatori della potenza di diffusione degli impianti indicati dal Tecnico competente risulta del tutto
inefficace in assenza di controlli effettivi; occorre inoltre rilevare che non risultano modificati in alcun modo i
comportamenti evidenziati nel 1997, sebbene fossero state puntualmente previste dal decreto 215/99 campagne di
informazione e di sensibilizzazione da parte dei Ministeri dell’Ambiente e della Salute finalizzate all’attuazione dei
principi contenuti nella legge quadro 447/1995 e per l’attuazione delle relative norme, per assenza completa di
specifiche campagne.
In merito all’esposizione lavorativa i dati raccolti confermerebbero che:
-
i livelli sonori riscontrati all’interno delle discoteche permangono eccessivamente elevati, eccedenti di circa 8
dB per un’esposizione giornaliera di otto ore i limiti di legge attualmente fissati;
-
gli adempimenti previsti dalla normativa specifica sulla tutela nei luoghi di lavoro a carico dei gestori, quali
valutazione del rischio specifico, formazione ed informazione, misure tecniche ed organizzative per la
prevenzione, sorveglianza sanitaria ecc., non vengono osservati.
Analisi e soluzioni proposte
La normativa per la tutela dei frequentatori e dei lavoratori appare essere sufficientemente tutelante nei confronti di
danni uditivi in riferimento alle condizioni di esposizione rispettivamente previste, ma appare necessario garantirne
l’applicazione effettiva attraverso opportune iniziative.
Gli adempimenti da porre a carico dei gestori per contenere le esposizioni dei frequentatori appaiono chiare:
adeguate valutazioni preventive da parte dei Tecnici Competenti,
utilizzo di limitatori, opportuna distribuzione
degli spazi interni ai locali.
Altrettanto chiari sono gli adempimenti a carico dei gestori, come datori di lavoro per la tutela dei lavoratori nei
confronti dei danni uditivi: adozione di opportune misure organizzative con adeguata sorveglianza sanitaria,
informazione e formazione e, ove possibile, utilizzo di adeguati DPI ecc...
Allo stato attuale risulta estremamente difficoltoso verificare il reale livello di ottemperanza da parte dei gestori alle
norme vigenti a causa delle carenze dei controlli da parte degli organi di vigilanza preposti (ARPA ed ASL) in
rapporto agli orari di normale attività dei locali, oggettivamente difficoltosa da condurre su questa tipologia di locali,
ed anche complesso il controllo del il livello di qualità tecnica delle soluzioni eventualmente adottate.
Appare inoltre necessario sottolineare che risultano del tutto assenti previsioni e riferimenti normativi che facciano
riferimento ai danni extrauditivi da rumore, in particolare in riferimento alle
abitudini dei frequentatori delle
discoteche non risultano considerati i possibili effetti sull’equilibrio e sullo stato psicomotorio in generale
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