D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 532

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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l’attività esecutiva e come mantenerne la pulizia, specie in caso di trucco di scena, sudore, polveri,... prevedendo
un primo utilizzo durante lo studio, poi durante le prove ed infine in corso di spettacolo per adattarsi ad un ascolto
attutito. Dato che l’ascolto e l’esecuzione musicale comportano processi cognitivi complessi, un corretto
riadattamento di questi processi è possibile solo con un congruo periodo di uso dei dispositivi nelle differenti
condizioni di lavoro, eventualmente considerando diverse scelte tra strumento e strumento e tra vari repertori
musicali.
7. SORVEGLIANZA SANITARIA
Personale Sanitario Competente
La sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dagli
,
185
e
196
7
del D.Lgs. 81/08, deve essere svolta
da Medici Competenti. A tale scopo, è utile riproporre la
per individuare le attività e i lavoratori
potenzialmente esposti a rumore che potrebbero essere oggetto della sorveglianza sanitaria.
Tabella 2. Esempi di attività e lavoratori potenzialmente esposti a rumore nei settori della musica e dell’intrattenimento
Produzione e realizzazione di spettacolo dal vivo
Artisti, personale artistico
Produzione e elaborazione
Musicisti e direttori di orchestre sinfoniche e di altri
complessi con o senza supporto amplificato
Coristi
Ballerini
Insegnanti di danza, di musica e di canto
Attori e cabarettisti
Conduttori TV e Radio
Circensi•
Tecnici audio impianti e loro assistenti
Tecnici delle luci
Squadre di tecnici (troupe al seguito)
Personale di gestione e produzione: organizzatori,
responsabili di reparto, responsabili di palcoscenico,
ecc.
Personale di servizio: addetti al bar, alla cucina, alla
cassa, ecc.
Personale per la sicurezza e il soccorso: vigilanza
per la sicurezza e gli accessi, prevenzione incendi,
infermieri, sicurezza aree con accesso limitato.
Addetti studi di registrazione TV/radio, sale
prove/incisione
Attività ricreative con uso del supporto registrato della musica
Artisti e Conduttori
Altri soggetti nell’ambito delle attività ricreative e
realizzazione apparati
Disk Jockey
Artisti (attori, cantanti, musicisti e ballerini)
Direttori artistici e tecnici
Conduttori
Personale di servizio
Personale addetto a bar o cucina
Addetti alla sicurezza
Pronto soccorso
Personale tecnico
Costruttori e assemblatori impianti elettroacustici
Tecnici del suono, delle luci o del palcoscenico
Tecnici di effetti speciali
Personale di sala
Produttori, organizzatori, manager
Per le mansioni delle colonne di destra - tranne i tecnici audio e tecnici del suono-, sia per la musica in vivo che
riprodotta, si può prevedere un primo livello di intervento con valutazioni audiometriche di screening, come già per
tutte le altre popolazioni lavorative soggette alla tutela del D.Lgs. 81/2008 e correlati, valutazioni da programmarsi
a cadenze annuali/biennali, eseguibili dallo stesso Medico Competente o da personale sanitario di Sua scelta.
Per le mansioni delle colonne di sinistra, “di livello artistico”, ivi compresi i tecnici audio e tecnici del suono, si
sottolinea la peculiare importanza della funzione uditiva, sia nel contribuire alla riuscita dello spettacolo, sia a
favorire parte delle misure stesse di contenimento del suono prodotto. A giudizio del Medico Competente si
possono adottare protocolli di sorveglianza di secondo livello: indagini audiometriche annuali, con il possibile
ausilio di specialisti Otorinolaringoiatri e/o Audiologi - Foniatri e di tecnici audiometristi, con esami da eseguirsi in
modalità clinica e non di screening e correlati ad indagini audiologiche concomitanti (audiometria ad alte frequenze
ed impedenzometria).
Il personale sanitario deve pianificare la sorveglianza con le figure di riferimento ed in particolare con gli artisti, per
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L’
art. 196
prevede l’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione a rumore eccede i valori superiori di azione previsti
dall’
art. 189
(85 dB(A) di LEX e/o 137 dB(C) di LCpicco). La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di
azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l’opportunità.
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