D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 522

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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ALLEGATO I
(
D.Lgs. n. 81/2008)
ALLEGATO II
(
,
D.Lgs. n. 81/2008)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO
Seduta del 25 luglio 2012
Linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell’articolo 198
del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., approvata dalla Commissione consultiva permanente per la
sicurezza e la salute sul lavoro nella seduta del 7 marzo 2012
Indice
1. D.Lgs. 81/2008 e settori della musica e dell’intrattenimento
2. Introduzione
3. Chi sono i soggetti a rischio?
4. Misura e valutazione del rischio di esposizione a rumore
5. Modalità di limitazione dell’esposizione
6. Informazione e formazione
7. Sorveglianza sanitaria
8. Bibliografia
9. Allegati
10. Credits
Allegato 1: Parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 19.1.2011, riguardante il “
Rischio
rumore nelle discoteche. Iniziative di prevenzione
”.
Allegato 2: Misura dell’esposizione a rumore nel settore della musica.
Allegato 3: Requisiti e standard acustici di alcuni luoghi di lavoro non industriali
Allegato 4: Principali esami specialistici nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria
1. D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL’INTRATTENIMENTO
Il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i lavoratori, come definiti nel
,
compresi i lavoratori nei
settori della musica e dell’intrattenimento. Il D.Lgs. 81/2008, oltre che per quanto previsto nel
,
regolamenta
l’esposizione agli agenti fisici di rischio nei luoghi di lavoro nel
,
articolato in un
riguardante le disposizioni generali e quattro capi riguardanti specifici agenti fisici di rischio. In particolare, il
riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
1
durante il lavoro, senza prevedere
nessuna esclusione dal campo di applicazione. Per quanto riguarda i lavoratori della musica e delle attività
ricreative è comunque prevista un’apposita linea guida per agevolare l’attuazione degli obblighi previsti dal
,
rappresentata dal presente documento.
del D.Lgs. 81/2008, che ha recepito l’articolo 14 della Direttiva 2003/10/CE, recita infatti: “
Su
proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro di cui al
,
sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per
l’applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center
2
”.
Occorre poi rilevare che a volte i lavoratori di questi settori operano come lavoratori autonomi, per i quali valgono le
disposizioni del
del D.Lgs. 81/08 e, ove applicabili, le disposizioni del
.
2. INTRODUZIONE
1
Nella presente linea guida si utilizza prevalentemente il termine di legge generale di rumore per caratterizzare l’energia sonora a cui sono esposti i
lavoratori, invece di utilizzare il termine musica che sarebbe più attinente ma che rimanda a una percezione psico-fisica di piacevolezza per l’ascoltatore
2
L’
art. 198
ha previsto anche apposite linee guida per il settore dei call center, non ricomprese nel testo dell’art. 14 della direttiva 2003/10/CE, che saranno
oggetto dei lavori della Commissione consultiva permanente per essere inoltrate alla Conferenza Stato - Regioni per l’approvazione.
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