DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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o propri siti, affermino essere in possesso dei citati requisiti di legge, si ritiene opportuno puntualizzare che il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali non provvede ad alcun accreditamento rispetto agli organismi paritetici
né riconosce ai medesimi o alle organizzazioni datoriali o sindacali nel cui contesto i medesimi organismi siano
costituiti alcuna capacità di rappresentanza in base a protocolli o “codici” del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, i quali, pertanto, non rilevano ai fini della verifica dei requisiti appena richiamati. Allo stesso modo e per le
stesse ragioni non può essere attribuita alcuna valenza, ai fini del possesso dei requisiti di rappresentanza di cui
alla legge, all’eventuale inoltro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di documentazione finalizzata al citato
“accreditamento”.
Inoltre, si ricorda che
ex
precisa che gli organismi paritetici sono soggetti formatori per i datori
di lavoro qualora effettuino le “attività formative o di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture
formative di loro diretta emanazione”. Tale previsione, applicabile anche alle associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori e agli enti bilaterali, implica che gli organismi paritetici debbano svolgere attività di formazione
direttamente o per mezzo di strutture formative proprie o almeno partecipate, senza poter procedere all’utilizzo di
strutture esterne se non accreditate ai sensi dell’intesa del 20 marzo 2008 in Conferenza Stato Regioni e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009. Inoltre, gli organismi paritetici non possono procedere ad
alcun “accreditamento” della formazione svolta da altri soggetti, la quale, quindi, non ha alcuna rilevanza
relativamente al rispetto delle disposizioni di legge e di quelle di cui agli accordi del 21 dicembre.
Quanto alle modalità di richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, la
puntualizza che:
“Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo
paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di
formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la
richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico entro
quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle
attività di formazione”
. Al riguardo, si puntualizza che la richiesta in parola può essere avanzata anche ad uno solo
(ove ve ne siano diversi) di organismi paritetici in possesso dei requisiti sin qui richiamati, in qualunque modo
idoneo allo scopo (ad esempio, anche con semplice comunicazione per posta elettronica, purché contenga
indicazioni sufficienti a poter permettere all’organismo paritetico di comprendere il tipo di intervento formativo di
riferimento e, quindi, mettendolo nelle condizioni di potere supportare il datore di lavoro al riguardo).
Della risposta dell’organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la
formazione debba essere svolta necessariamente con l’organismo paritetico, qualora la risposta di quest’ultimo
comprenda una proposta di svolgimento presso l’organismo della attività di formazione né che le indicazioni degli
organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell’attività formativa.
Formazione in modalità e-learning
gli accordi del 21 dicembre 2011 disciplina la formazione in modalità e-learning, contenendo,
innanzitutto, una premessa volta a evidenziare che se la formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato
tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività, l’evoluzione delle
nuove tecnologie, i cambiamenti dei ritmi di vita e della stessa concezione della formazione hanno reso possibile
l’affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-learning, e
della quale viene fornita la seguente definizione:
“modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione
interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati
(forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i
tutor e anche tra loro”
.
L’allegato continua evidenziando come la formazione in parola non consista nella
“semplice fruizione di materiali
didattici via internet, all’uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato
argomento”
quanto come si tratti di un vero e proprio
“strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento
dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale”
. Inoltre,
viene specificato che nell’attività e-learning
“va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle
tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata”
.
agli accordi, più nel dettaglio, pone una serie di condizioni necessarie perché sia legittimo il ricorso
all’e-learning specificando che i tutor devono essere in grado di
“garantire la costante raccolta di osservazioni,
esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico”
.
Ancora, altre condizioni riguardano:
-
sede e strumentazione: la formazione
“può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l’azienda o
presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro
effettivo. E la formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l’utilizzo di tutte le
risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della
formazione”
;
-
programma e materiale didattico: devono avere una evidenza formale;
-
tutor: si specifica che:
“deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del
percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o
insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici