DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Allo scopo di fornire alle aziende e agli organi di vigilanza prime indicazioni in ordine ai contenuti degli accordi in
parola, d’intesa con il coordinamento tecnico interregionale assessorati sanità e con il coordinamento tecnico
interregionale assessorati formazione, si espone quanto segue.
Efficacia degli accordi
del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro prevede che il datore di lavoro che intenda
svolgere personalmente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nei casi in cui ciò è consentito
(individuati dal
del d.lgs. n. 81/2008), debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e
massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel
rispetto dei contenuti e della articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il
successivo
citato, dispone altresì che il datore di lavoro che intenda svolgere i compiti del
servizio di prevenzione e protezione debba frequentare corsi di aggiornamento, anch’essi individuati nell’accordo in
Conferenza Stato-Regioni di cui al
del d.lgs. n. 81/2008 dispone
invece che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori sono
disciplinati con accordo in Conferenza Stato-Regioni.
Pertanto, in relazione ai datori di lavoro e ai lavoratori, in base alle previsioni appena riportate, gli accordi integrano
le rispettive disposizioni di legge individuando le caratteristiche essenziali e le modalità di svolgimento delle attività
formative i cui principi sono contenuti agli
e
del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.
el d.lgs. n. 81/2008 dispone che i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del
codice civile, i lavoratori autonomi che compiono imprese e servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, i
coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli
commercianti, abbiano la facoltà di sottoporsi a formazione. Ne deriva che le previsioni di cui all’accordo ex
del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro - dirette a fornire ai soggetti di cui al
utile parametro
di riferimento per la formazione - non hanno nei confronti dei destinatari efficacia obbligatoria. Resta ferma, come
espressamente previsto dal
del d.lgs. n. 81/2008 (ove si legge che sono
fatti salvi gli
“obblighi previsti da norme speciali”
), la obbligatorietà di altra formazione rispetto a quelle oggetto di
regolamentazione da parte dell’accordo e
del “testo unico”, nei soli casi in cui essa sia imposta ai sensi
di altre disposizioni di legge, da considerarsi speciali rispetto alla previsione generale di cui al
citata, e che, si ripete, attribuisce ai soggetti in parola la facoltà e non anche l’obbligo di sottoporsi a formazione.
A titolo meramente esemplificativo e senza che la indicazione che segue esaurisca il novero delle situazioni alle
quali la norma appena citata si riferisce, si ricorda che il
relativo alla regolamentazione dei lavori nei c.d. “ambienti confinati”, prevede, all
l’
“integrale e vincolante applicazione anche del
del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi”
. Di conseguenza, nel campo di applicazione del
la formazione dei lavoratori familiari e dei lavoratori autonomi che compiono opere e servizi è
obbligatoria e non facoltativa.
Analoghe conclusioni valgono nei riguardi della formazione dei dirigenti e dei preposti, i quali - come previsto
dal
del d.lgs. n. 81/2008 - devono ricevere una formazione “adeguata e specifica” rispetto
all’importante ruolo rivestito in azienda (e delineato sin dalle “definizioni” contenute al
del “testo unico” di
salute e sicurezza sul lavoro), con obblighi di ampia portata, individuati, rispettivamente, agli
e
el
“testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro. Rispetto ai dirigenti e ai preposti, come rimarcato alla “Premessa”
dell’accordo e
del d.lgs. n. 81/2008, la applicazione dei contenuti dell’accordo è facoltativa costituendo,
tuttavia, principio di prova in ordine al rispetto delle previsioni, citate, la circostanza che la formazione dei dirigenti e
dei preposti sia stata progettata e realizzata in modo coerente rispetto alle previsioni dell’accordo ex
del
d.lgs. n. 81/2008. Resta inteso che il datore di lavoro potrà ottemperare all’obbligo di garantire una “adeguata e
specifica” (in questi termini
del “testo unico”) formazione dei dirigenti e dei preposti anche
per mezzo di attività formativa progettata e/o realizzata in modo difforme rispetto ai precetti di cui all’accordo ex
del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro non potendosi, in tale ipotesi, avvalere della
presunzione (ovviamente semplice) del rispetto delle disposizioni di legge per mezzo di corsi conformi a quelli
descritti nell’accordo stesso.
Il terzo periodo della “Premessa” dell’accordo ex
del d.lgs. n. 81/2008 puntualizza che la formazione in
parola:
“è distinta da quella prevista dai Titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a
mansioni o attrezzature particolari”
. In tal modo si esprime un principio, di ordine generale, in forza del quale la
formazione regolamentata esaurisce l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro, a meno che il medesimo non
sia tenuto - in base a una normativa differente rispetto a quella di cui al
del “testo unico” di salute e
sicurezza sul lavoro - a corsi regolamentati da disposizioni aventi le caratteristiche delle norme speciali (sempre
rispetto a quelle di cui all
citato), contenute nei Titoli del d.lgs. n. 81/2008 successivi al Titolo I o in altre
norme di legge, e che oltre a prevedere una formazione integrativa in merito a rischi specifici individuino in modo
dettagliato percorsi formativi con molteplici contenuti, diretti a esigenze ben definite e particolari di tutela, che
richiedono corsi ad hoc.
Sono da considerare norme speciali, nel senso appena citato, sempre senza che l’elencazione che segue possa
dirsi esaustiva in ordine al novero delle norme speciali in materia di formazione: la formazione individuata, ai sensi