D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 508

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Visto
,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento
dell’Amministrazione degli affari esteri»;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in data 21 dicembre
2010;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in data 22 settembre 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8
novembre 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2011, riscontrata con nota n.
8622 del 28 dicembre 2011;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 - Principi generali
1. Il presente regolamento detta disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza applicabili agli uffici
all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e relative
articolazioni, in applicazione del
,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni.
2. La disciplina della tutela della salute e della sicurezza negli uffici all’estero si ispira ai principi dettati dalla
legislazione nazionale e comunitaria e, in particolare, ai canoni di uniformità della tutela, di prevenzione dei rischi
professionali, di protezione, di eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, di informazione e di partecipazione
del personale.
Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per «Uffici all’estero» gli uffici di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18;
b) per «Ministero», il Ministero degli affari esteri.
Art. 3 - Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli uffici all’estero, incluse le unità tecniche locali in quanto articolazioni degli
stessi.
2. Il presente regolamento si applica agli istituti italiani di cultura se gli stessi sono considerati dagli ordinamenti
locali come strutture di pertinenza delle rappresentanze diplomatiche, delle rappresentanze permanenti, o degli
uffici consolari, altrimenti trova integrale applicazione la normativa locale, fatta salva l’applicazione dei principi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Nei luoghi di lavoro di cui al presente articolo le norme in materia di salute e sicurezza sono applicate tenendo
conto delle disposizioni a tale scopo previste dagli ordinamenti locali, secondo quanto meglio specificato negli
articoli seguenti.
4. Nell’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza si tiene inoltre conto delle disposizioni a tutela
della sicurezza del segreto di Stato, del trattamento e custodia di documentazione classificata, nonchè delle
limitazioni di accesso e delle particolari caratteristiche delle aree protette e riservate.
5. Ai fini dell’applicazione all’estero delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è
considerato datore di lavoro il capo dell’ufficio.
6. Il datore di lavoro adegua l’organizzazione della sicurezza alla normativa locale eventualmente vigente, alle
caratteristiche dell’ufficio e alla realtà geografica e sociale, avvalendosi di personale adeguatamente formato ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 4 - Uffici all’estero aventi sede negli Stati dell’Unione Europea
1. Agli uffici all’estero aventi sede negli Stati dell’Unione Europea si applica la normativa locale, purchè attuativa
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