D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 510

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Art. 9 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
1. La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell
del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è obbligo non delegabile del datore di lavoro.
2. Il datore di lavoro nomina quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione un dipendente di ruolo in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove presente, ovvero un professionista in
possesso di adeguate competenze in materia di prevenzione infortuni, con particolare riguardo ai rischi connessi
allo svolgimento dell’attività istituzionale delle sedi all’estero.
3. Qualora nel medesimo edificio insistano uffici diversi è data facoltà ai capi dei diversi uffici di raccordarsi al fine
di nominare un responsabile comune del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Art. 10 - Coordinamento e controllo
1. La Direzione generale per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni del Ministero svolge attività di
coordinamento, controllo, assistenza e consulenza nell’attuazione delle norme riguardanti la sicurezza e la salute
dei lavoratori da parte degli uffici all’estero, anche con poteri di impulso in caso di inerzia. Per gli istituti di cultura
italiani provvede analogamente la Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero. Per le
unità tecniche locali provvede la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
2. Per le finalità di cui al precedente
il Ministero si avvale della consulenza dell’INAIL.
Art. 11 - Clausola finanziaria
1. Dall’esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Ministero provvede agli adempimenti derivanti dal presente decreto mediante le ordinarie risorse, umane,
strumentali ed economiche in dotazione alla stessa, sia a livello centrale che periferico.
Art. 12 - Abrogazioni
È abrogato il decreto ministeriale 21 novembre 1997, n. 497.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 febbraio 2012
Il Ministro degli affari esteri - Terzi di Sant’Agata
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Fornero
Il Ministro della salute - Balduzzi
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione - Patroni Griffi
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2012
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO
Riunione del 25 luglio 2012
ADEGUAMENTO E LINEE APPLICATIVE DEGLI ACCORDI EX ARTICOLO 34, COMMA 2, E
37, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012
Nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli accordi, approvati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito Conferenza
Stato-Regioni, in data 21 dicembre 2011, in tema di
e
,
adottati ai sensi,
rispettivamente, degli
e
37
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e
integrazioni, anche noto come “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito d.lgs. n. 81/2008.
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