D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 517

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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appare opportuno invitare gli organi di vigilanza a prestare particolare attenzione, al fine di dissuadere gli operatori
da un utilizzo fraudolento delle disposizioni appena illustrate.
Il riconoscimento della formazione già svolta dal datore di lavoro in passato è oggetto del
d
el “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro il quale specifica che: “
non sono tenuti a frequentare il
corso di formazione (...) coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una
formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai
sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626”
. Inoltre, di seguito, si evidenzia che non
devono frequentare i corsi di cui all’accordo
“i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del
Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell
,
3
e
5
d
el D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i
corsi (Modulo A e B) secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (...). Tale esonero
è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si
esplica l’attività di datore di lavoro. Lo svolgimento di attività formative per classi di rischio più elevate è
comprensivo dell’attività formativa per classi di rischio più basse”
.
In ordine alla individuazione del settore di riferimento per i corsi di formazione, si reputa opportuno sottolineare che
il dato al quale occorre riferirsi sia quello contenuto nella colonna a destra (relativa all’”Ateco 2007”) e identificato,
per ciascun settore, con la lettera, comprensiva di vari numeri (i quali sono da intendersi come esemplificativi
rispetto alla lettera). Si precisa inoltre che, con riferimento alla
agli accordi, per un mero
errore materiale, si è omessa la trascrizione del codice 33 della lettera C, relativo alla riparazione, manutenzione e
installazione di macchine ed apparecchiature, ricompreso nella categoria di rischio alto.
Le previsioni relative al riconoscimento della formazione pregressa richiedono che il datore di lavoro comprovi lo
svolgimento di attività formative pregresse con qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare la durata, i contenuti
e le modalità (ovviamente, comprensive anche delle prove dell’avvenuto svolgimento dei corsi) dei corsi in oggetto.
In difetto, le previsioni di riferimento non possono operare, con la conseguenza che i corsi di formazione per
lavoratori vanno svolti nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle modalità di cui al
del
d.lgs. n. 81/2008, e quelli da dirigente e preposto nel termine di 18 mesi, citato. Analoga conclusione si impone ove
il datore di lavoro non dimostri (in questo senso il
del “testo unico”) di aver
svolto corsi coerenti con le previgenti disposizioni.
Si intende che per consentire ai lavoratori, preposti, dirigenti e, di conseguenza, anche ai datori di lavoro di poter
usufruire dei crediti formativi, copia dell’attestato relativo alla formazione effettuata è opportuno venga rilasciata al
lavoratore, al preposto o al dirigente.
Infine, va sottolineato che quanto al
del d.lgs. n. 81/2008 in relazione alle
“Condizioni particolari” corrisponde a esigenze di esplicitazione di situazioni caratterizzate da talune peculiarità,
senza che le relative indicazioni escludano o limitino l’operatività dei principi generali relativi al riconoscimento della
formazione pregressa, quali appena riportati. In particolare, il riferimento alla formazione in edilizia, di fonte
contrattuale e durata di 16 ore, è volto a specificare che la formazione in parola corrisponde ad un credito formativo
permanente per la parte generale dell’accordo (4 ore) e che la restante parte del corso potrà essere riconosciuta
come comprensiva della formazione “particolare” di cui all’accordo - come accade sempre - ove il relativo percorso
formativo sia di contenuto corrispondente a quelli dell’accordo. Analogo principio viene, quindi, esposto ove i corsi
di riferimento siano corsi di formazione professionale presso strutture regionali o provinciali. Al riguardo, l’ultimo
capoverso del
del “testo unico” puntualizza, ancora una volta ripetendo un
principio di ordine generale (e sopra già rimarcato), che:
“Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di
assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi”
. Quanto alle modalità per
mezzo delle quali può essere svolta la formazione, la
del d.lgs. n. 81/2008
specifica che la formazione in essa disciplinata può essere svolta sia in aula che nel luogo di lavoro. Di seguito, ai
e
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,
si puntualizza che i docenti devono poter dimostrare di essere in possesso di una esperienza almeno
triennale, maturata in relazione all’insegnamento e/o in relazione allo svolgimento di attività professionale nella
materia della salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo si consente - sempre in attesa della definizione dei requisiti
dei formatori da parte della Commissione consultiva e
x
del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro -
di operare come docente sia a chi abbia avuto modo di svolgere per oltre un triennio attività di formazione nel
settore sia a chi abbia lavorato per oltre tre anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, svolgendo
attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
In ragione della importanza delle innovazioni legislative introdotte nel periodo successivo al 2008, si propone agli
organi di vigilanza di considerare sicuramente soddisfatto il requisito richiesto dall’accordo avendo riguardo allo
svolgimento continuativo delle funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre anni nel quinquennio
anteriore alla data di pubblicazione dell’accordo (11 gennaio 2012).
I corsi devono essere organizzati in modo che sia individuato un responsabile dei corsi, che può essere anche il
docente, e che non vi partecipino più di 35 persone, le quali sono tenute a frequentare il 90% delle ore di
formazione previste.
I
devono essere strutturati in modo che venga individuato un
soggetto organizzatore del corso e che si tenga conto, nella declinazione dei contenuti, delle differenze di genere,
di età, di provenienza e lingua e della specifica tipologia contrattuale utilizzata per la prestazione di lavoro. Resta
fermo il principio, di cui al
,
del d.lgs. n. 81/2008, per il quale:
“Il contenuto della formazione
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