D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 516

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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sia svolta per i datori di lavoro entro e non oltre sei mesi dall’11 gennaio 2012
(
del
“testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, ove si fa riferimento alla data di “entrata in vigore” dell’accordo) e per i
lavoratori, dirigenti e preposti entro e non oltre dodici mesi dall’11 gennaio 2012
(
del d.lgs. n. 81/2008) nonché alla condizione per entrambi che i corsi stessi siano stati già organizzati ed approvati
“formalmente e documentalmente”
prima dell’11 gennaio 2012. L’indicazione relativa alla necessità che i corsi
siano stati va intesa nel senso che deve esistere una documentazione (quali, ad esempio, una richiesta di
finanziamento o di riconoscimento avanzata per un determinato corso, un bando, un programma puntuale di attività
che risulti da un accordo collettivo o, ancora, un verbale di riunione periodica) che dimostri che, alla data dell’11
gennaio 2012, i corsi fossero già stati progettati e pianificati, all’evidente fine di non penalizzare oltremodo coloro
che su tale progettazione e pianificazione abbiano investito risorse o che le abbiano condivise con le parti sociali
e/o le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza. Tale documentazione non richiede la data certa, restando
tuttavia onere di chi intenda avvalersi, nei limitati limiti temporali appena specificati, della facoltà di svolgere corsi
secondo le “vecchie” regole, dimostrare con ogni mezzo idoneo che tali corsi erano, alla data dell’11 gennaio 2012,
in una fase molto avanzata di pianificazione e realizzazione, alla quale debba seguire solo l’erogazione dei corsi. Al
riguardo, appare opportuno invitare gli organi di vigilanza a prestare particolare attenzione nella verifica dei requisiti
appena citati, al fine di dissuadere gli operatori da un utilizzo fraudolento delle disposizioni appena illustrate.
La circostanza che la puntuale definizione e la specifica regolamentazione del ruolo e delle attività dei dirigenti e
dei preposti siano state introdotte solo dal “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro è alla base della previsione
di cui al
del d.lgs. n. 81/2008, il quale,
“al fine di
consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo”, dispone - “unicamente in sede
di prima applicazione”
(quindi, con previsione destinata ad esaurire la propria efficacia una volta completato l’arco
temporale individuato dall’accordo) - che il datore di lavoro che non abbia già avviato a corsi di formazione coerenti
con il ruolo svolto in azienda i dirigenti o i preposti in forza alla propria azienda possa procedere a tale avvio
(sempre in relazione a corsi che siano coerenti con i contenuti dell’accordo) in modo che i relativi corsi si
concludano entro e non oltre 18 mesi dalla pubblicazione dell’accordo (11 gennaio 2012). La previsione opera in
combinato disposto con quanto previsto dal
e comporta che nel caso in cui il lavoratore che
abbia svolto e svolga funzioni di preposto alla data della pubblicazione dell’accordo e che abbia, al contempo,
svolto un corso da lavoratore rispettoso delle previsioni previgenti non debba ripetere il corso da lavoratore ma
debba svolgere, entro i citati 18 mesi a far data dall’11 gennaio 2012, solo la formazione peculiare e specifica
relativa allo svolgimento di tali compiti di preposto. Al riguardo, si evidenzia come il termine di riferimento per il
completamento del percorso formativo particolare e aggiuntivo da preposto sia quello appena richiamato (18 mesi)
e non, invece, quello di 12 mesi erroneamente indicato al
,
dell’accordo ex
articolo 37 del “testo unico”.
Il dirigente che dimostri di aver svolto, alla data di pubblicazione dell
del “testo unico”, una
formazione con i contenuti previsti all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 o con i contenuti del Modulo A per ASPP/RSPP,
anche se di durata inferiore, non è tenuto a frequentare il corso di formazione di cui al
dell’accordo in
commento. Il termine per il completamento del percorso formativo per dirigenti è di 18 mesi, a meno che le
modalità della formazione dei dirigenti non vengano individuate da accordi aziendali, adottati previa consultazione
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel qual caso - per quanto disposto al
-
il termine entro il quale programmare e completare l’attività formativa è di 12 mesi a far data dall’11 gennaio 2012,
data di pubblicazione degli accordi del 21 dicembre 2011 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La previsione relativa ai 18 mesi per i corsi da dirigente e preposto non riguarda, tuttavia, il personale di nuova
assunzione (o quello, già in forza alla azienda, al quale vengano attribuiti compiti di dirigente o preposto
successivamente all’11 gennaio 2012 il quale, in ragione della esistenza di un quadro normativo ormai definito in
materia di formazione (proprio in ragione della approvazione degli accordi del 21 dicembre), dovrà essere avviato a
corsi da dirigente o preposto anteriormente o contestualmente all’assunzione o alla adibizione a compiti di dirigente
o preposto. In tal caso occorre avere completato il prescritto percorso formativo prima dell’inizio della attività
richiesta in azienda al dirigente o al preposto e solo ove ciò non risulti possibile, per ragioni che spetta al datore di
lavoro evidenziare adeguatamente, l’accordo prevede che il percorso formativo debba essere completato entro e
non oltre 60 giorni dall’inizio della attività lavorativa.
Gli accordi del 21 dicembre individuano solo per il futuro la disciplina della formazione e non prevedono che i corsi
così regolamentati debbano essere svolti dalle aziende che abbiano già pienamente rispettato le previgenti
disposizioni in materia. Al fine di esplicitare questo concetto, il
del “testo unico”
di salute e sicurezza sul lavoro disciplina il “riconoscimento della formazione pregressa” puntualizzando che per
lavoratori e preposti già formati alla data dell’11 gennaio 2012 non occorre ripetere la formazione.
Nel caso tale formazione sia stata svolta da più di 5 anni anteriormente alla pubblicazione dell’accordo,
l’aggiornamento andrà realizzato secondo le “nuove” regole entro 12 mesi, sempre dall’11 gennaio 2012.
Sia in relazione alla attività formativa pregressa svolta da lavoratori o preposti sia in relazione a quella, sempre
pregressa, svolta dal dirigente, il datore di lavoro deve, comprovare - con idonea documentazione e/o attraverso
qualsiasi mezzo idoneo allo scopo - l’avvenuto svolgimento della attività formativa e la coerenza della medesima
rispetto alla normativa previgente agli accordi (la quale, quindi, potrà legittimamente far riferimento a durata dei
corsi diversa ed inferiore a quella degli accordi del 21 dicembre 2011). Anche in ordine alla verifica di tali elementi
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