D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 513

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”
, ai quali,
quindi, si applicano differenti previsioni (contenute, rispettivamente, agli
,
,
e
46,
,
e
del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.
Quanto agli accordi in oggetto, si ritiene opportuno puntualizzare che essi si sono perfezionati con l’approvazione
in Conferenza Stato-Regioni, avvenuta in data 21 dicembre 2011. Tanto premesso, in considerazione della
circostanza che in diversi punti degli accordi in questione si prevedono taluni termini avendo riguardo o alla
“pubblicazione” o alla “entrata in vigore” degli accordi medesimi, il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano convengono che tali termini si debbano in ogni caso identificare sempre nella data dell’11
gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione
Particolare importanza è attribuita dal “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro al ruolo degli organismi
paritetici, quale definito dal
del d.lgs. n. 81/2008. Va, tuttavia, chiarito al riguardo che il “testo unico” di
salute e sicurezza sul lavoro promuove il ruolo di tali organismi a condizioni precise e, in particolare, a condizione
che essi siano costituiti nell’ambito di
“associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale”
(
,
d.lgs. n. 81/2008) e che operino nel
settore e nel territorio di competenza
(
,
del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro). Ne
discende che il datore di lavoro che richieda - come prevede
,
del d.lgs. n. 81/2008 - la
“collaborazione” di tali organismi per l’effettuazione delle attività di formazione è tenuto a verificare che i soggetti
che propongono la propria opera a sostegno dell’impresa posseggano tali caratteristiche. Il datore di lavoro, nel
caso intenda far svolgere la formazione da un ente formativo, potrà dare specifico mandato a questo di inviare, per
suo conto, la richiesta di collaborazione all’organismo paritetico.
Con riferimento al
e
x
del d.lgs. n. 81/2008, il quale individua i Fondi interprofessionali di settore
tra i soggetti legittimati ope legis alla erogazione della formazione, si precisa che nel caso in cui da statuto tali
soggetti non si configurino come erogatori diretti, questi, ai fini dell’erogazione dei corsi in questione, dovranno
avvalersi di soggetti formatori esterni alle proprie strutture secondo le previsioni riportate in coda al
(“Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento”).
Si ritiene utile ribadire quanto già esposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella
vale a dire che la norma in ultimo citata non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione
necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di
svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che
il “testo unico” attribuisce loro, attraverso proprie proposte al riguardo. Resta inteso che tale richiesta di
collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi,
siano costituiti nell’ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in
questo senso la definizione di “organismo paritetico” dettata al
,
del d.lgs. n.
81/2008) e che svolgano la propria attività di “supporto” alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di
attività del datore di lavoro (in questo senso
,
citato). Rispetto a tale previsione, si ritiene
che il “territorio” di riferimento possa essere individuato nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli
organismi paritetici. Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia
comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece, gli organismi
paritetici non siano presenti a né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro che intendesse farlo,
senza che - in tal caso - si applichi la previsione di cui al
,
del “testo unico”, potrà comunque
rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale.
Relativamente alle aziende con più sedi in differenti contesti territoriali, l’organismo di riferimento può essere
individuato avendo riguardo alla sede legale dell’impresa.
Ai fini del possesso dei citati criteri di legge da parte dell’organismo paritetico, attese le frequenti richieste di
chiarimento pervenute, si ritiene di individuare quale criterio presuntivo della c.d. “rappresentatività comparata”
(sempre solo limitatamente alle finalità di cui alla interpretazione del
,
del d.lgs. n. 81/2008)
applicabile quello di essere costituito nell’ambito di associazioni datoriali o sindacali cui aderiscano organizzazioni
datoriali o sindacali - nazionali, territoriali o di settore - firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro. Al
riguardo, va esclusa la rilevanza della firma per mera adesione, essendo necessario che la firma sia il risultato
finale di una partecipazione ufficiale alla contrattazione. Tale criterio non pregiudica la possibilità delle singole
organizzazioni datoriali o sindacali di dimostrare le propria rappresentatività secondo altri consolidati principi
giurisprudenziali.
Restano ferme le eventuali specifiche disposizioni adottate dalle Regioni o dalle Province autonome in ordine al
riconoscimento della rappresentatività degli organismi paritetici. Rimane, altresì, impregiudicata l’applicazione del
disposto di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e successive
modifiche e integrazioni.
Resta inteso che - in ossequio al principio della pariteticità - sia le associazioni datoriali sia le associazioni sindacali
nel cui ambito sia costituito l’organismo paritetico devono essere in possesso sia del criterio presuntivo appena
esposto che di quello territoriale di cui sopra.
Al fine di evitare erronei affidamenti dei datori di lavoro nei riguardi di organismi paritetici che, attraverso pubblicità
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