D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 520

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 2012
Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari
e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “Attuazione
dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Visto, in particolare,
del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008 il quale prevede:
-
al
che entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente
trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate
evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a
sorveglianza sanitaria secondo il modello in
;
-
al
che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al
,
aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL;
-
al
che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degl
i
e
3B
e le modalità di
trasmissione delle informazioni di cui al
.
Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle
informazioni di cui a
l
decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante: “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero
complessivo dei Sottosegretari di Stato”, ed, in particolare, l’art. 1, comma 3, il quale ha trasferito al Ministero della
salute, tra l’altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, già attribuite al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica”, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed, in particolare, l’art. 7,
comma 1, il quale prevede la soppressione dell’ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative funzioni all’INAIL
sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute;
Considerata la necessità di individuare, secondo quanto previsto dal predetto
,
2
e
3
*
,
del decreto
legislativo n. 81 del 2008, i contenuti deg
li
e
3B
e le modalità di trasmissione dei dati di cui al
del citato
,
nel rispetto dei criteri di semplicità e certezza;
Acquisita l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15
marzo 2012 (Rep. Atti n. 64/CSR);
Decreta:
Art. 1 - Finalità del decreto
1. Il presente decreto definisce i nuovi contenuti degl
i
e
3B
e le modalità di trasmissione delle
informazioni di cui a
l
del
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Art. 2 -Contenuti della cartella sanitaria e di rischio
1. I contenuti della cartella sanitaria e di rischio, tenuta sia su supporto cartaceo che informatico, sono specificati
nel
d
el presente decreto recante la modifica del
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
2. I contenuti previsti nel
sopra richiamato sono da considerarsi come informazioni minime della cartella
sanitaria e di rischio.
3. Il medico competente risponde della raccolta, dell’aggiornamento e della custodia delle informazioni di cui al
.
Per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro delle informazioni di propria esclusiva
pertinenza non può essere imputata alcuna responsabilità al medico competente che le abbia richieste.
Art. 3 - Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori
*
Commento personale:
il comma 3 dell’
art. 40
non esiste, il riferimento più corretto sembra essere i
l
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