DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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ricreative, quindi questa è da considerare una stima per difetto della popolazione totale degli esposti. A ulteriore
riprova della sottostima di questo dato, si consideri che alcune figure professionali che rientrano nell’interesse di
questa Linea Guida non sono comprese nell’elenco ENPALS. Si tratta di lavoratori che sono inquadrati in altre
categorie: lavoratori autonomi, artigianato, industria e pubblico impiego quali: personale circense, insegnanti di
musica, ecc.
4. MISURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RUMORE
4
La misura e la valutazione del rischio di esposizione a rumore devono essere eseguiti secondo quanto previsto
dal
el D.Lgs. 81/2008, che a sua volta rimanda per gli aspetti metrologici e metodologici alla normativa
tecnica, nella fattispecie alle Norme UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011. Nel caso di operatori che utilizzano
dispositivi auricolari ricetrasmittenti, la cui esposizione a rumore non è quindi solo di tipo ambientale, ma dipende
dall’emissione sonora delle cuffie o auricolari che indossano sull’orecchio o all’interno di esso, può essere
necessario ricorrere alle metodologie di misura indicate nelle Norme UNI EN ISO 11904-1:2006 e UNI EN ISO
11904-2:2005.
Il datore di lavoro, come previsto dal
del D.Lgs. 81/2008, effettua per il tramite di personale qualificato una
valutazione del rischio con misurazioni (se si superano gli 80 dB(A) di L
EX
e/o 135 dB(C) di L
C,picco
)
,
che sia
rappresentativa dell’esposizione a rumore di tutti i lavoratori esposti nelle normali condizioni di lavoro, adottando
una strategia che tenga conto di una serie di fattori, tra cui:
tipologia dell’attività: spettacolo dal vivo o riprodotto;
tipologia del genere di musica eseguita e articolazione nell’anno delle prove e degli spettacoli;
tipologia dei luoghi in cui l’attività viene svolta: sede permanente o più luoghi;
modalità di uso delle apparecchiature ed esposizione ai livelli di pressione: con o senza ausilio di
amplificazione.
L’obiettivo della valutazione del rischio è di determinare il livello di esposizione personale a rumore (giornaliero,
settimanale, settimanale ricorrente a massimo rischio) di ogni singolo lavoratore, sulla base del quale adottare le
strategie di tutela e sicurezza previste dagli
(Misure di prevenzione e protezione),
(Uso dei
dispositivi di protezione individuali),
(Misure per la limitazione dell’esposizione),
(Informazione e
formazione dei lavoratori) e
Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/2008.
In
è proposta una modalità di misura semplificata dell’esposizione a rumore nel settore della musica,
basata sul livello settimanale ricorrente a massimo rischio come descrittore di esposizione.
Vista l’estrema variabilità dei livelli di esposizione a rumore nel settore della musica, si raccomanda di ricorrere
al
che consente di attribuire ai lavoratori una esposizione al rumore superiore ai valori superiori di azione
(L
EX
> 85 dB(A) e/o L
Cpicco
> 137 dB(C)), limitandosi a determinare il livello di rumore determinato dalle sorgenti
sonore ai fini dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per la riduzione del rischio. A
supporto di quest’ultimo adempimento il D.Lgs. 81/08 rimanda alla Norma UNI/TR 11347:2010.
Si ricorda infine che nella valutazione del rischio va tenuto conto anche di eventuali fattori sinergici di rischio
(rumore impulsivo, sostanze ototossiche, vibrazioni, segnali di avvertimento acustico).
5. MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELL’ESPOSIZIONE
In questo paragrafo sono descritte le strategie atte a limitare l’esposizione a rumore dei lavoratori nei settori della
musica e dell’intrattenimento.
In termini generali gli interventi tecnici per ridurre il rischio sono:
interventi sulla sorgente riducendo, per quanto possibile, il livello sonoro;
posizionare e orientare le sorgenti in modo da ridurre l’amplificazione del segnale verso aree in cui non è
necessario esporre il personale;
installare, laddove possibile e previsto, un idoneo sistema di controllo delle emissioni nella catena di
amplificazione;
agire con interventi correttivi del fonoisolamento di pareti o partizioni o con schermi a protezione dei
lavoratori;
correggere la risposta acustica degli ambienti per ridurre il fenomeno di amplificazione dei livelli dovuto a
riverberazione.
Alla riduzione dell’esposizione al rumore possono contribuire anche le seguenti misure organizzative, protettive e
informative:
limitazione del tempo in cui i lavoratori sono esposti a livelli sonori elevati, anche mediante una rotazione
del personale dalle zone più rumorose a quelle più silenziose;
identificazione con segnaletica idonea delle aree in cui i valori pari a 85 dB(A) di L
Aeq
e 137 dB(C) di L
Cpicco
possono essere superati e informare i lavoratori del rischio che deriva dal sostare in quelle aree
rapportandolo ad un tempo limite di esposizione;
4
Il riferimento alle norme tecniche, come quelle richiamate nel presente paragrafo, è diretto a consentire all’interprete l’individuazione della norma più
aggiornata al momento. Pertanto, ove esse siano sostituite da successivi aggiornamenti, è ad essi che occorre riferirsi ai fini del presente documento