D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 527

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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informare e formare i propri lavoratori sui rischi connessi al rumore e sulle misure attuate per eliminare o
ridurre tali rischi;
fornire idonei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
informare i prestatori di servizi esterni all’attività o occasionalmente impiegati dell’obbligo di tener conto
della salute e della sicurezza dei loro lavoratori, imponendo di attenersi alle misure di protezione previste
dalla normativa.
Le diverse modalità per la limitazione dell’esposizione per tutti gli operatori dei settori della musica e
dell’intrattenimento sono necessariamente condizionate dalla tipologia di attività, dall’identità professionale e dal
livello di rischio. Dall’analisi e corretta interpretazione di questi fattori si potranno desumere, quindi, sistemi coerenti
di procedure e controlli la cui applicazione non sia in contrasto con la stessa natura del lavoro svolto.
Più nello specifico, i datori di lavoro ed organizzatori, sono tenuti a:
assicurare che la propria strategia in materia di salute e sicurezza tuteli i lavoratori dai rischi dovuti al
rumore;
rendere noti i contenuti di questa Linea guida, a scopo informativo, ai lavoratori e ai promotori, per
garantire un coinvolgimento a tutti i livelli;
valutare il rischio rumore, tenendo conto dei regolamenti e delle norme tecniche e dei contenuti delle
presenti linee guida, e se necessario effettuare misurazioni ;
ridurre i rischi se necessario con interventi tecnici e organizzativi;
fornire le opportune informazioni ai lavoratori occasionali o ai nuovi assunti in relazione ai rischi causati dal
rumore;
consultarsi con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).
In particolare, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, si ricorda l’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro e DPI
conformi alle direttive comunitarie, anche dal punto di vista acustico.
Per la determinazione dei livelli di esposizione sonora i datori di lavoro possono adottare la seguente procedura.
Individuare il rischio valutando l’effettiva distribuzione dei diversi livelli sonori dello spettacolo indicando
chiaramente le aree di potenziale danno.
Per i grandi eventi, eseguire un’analisi per l’identificazione dei livelli di pressione a cui saranno esposti i
lavoratori impegnati nel singolo evento di spettacolo in relazione alle tre classi seguenti:
1) aree con livelli superiori a L
Aeq
> 85 dB(A) e/o L
Cpicco
> 137 dB(C);
2) aree con livelli compresi tra 85 e 80 dB(A) e senza livelli di picco significativi;
3) aree con livelli inferiori a 80 dB(A).
Stabilire il livello di esposizione al rumore degli addetti in base giornaliera, o settimanale o settimanale
ricorrente a massimo rischio, correlando quelli impiegati nell’area di maggiore pressione sonora con la
registrazione nella cartella sanitaria e di rischio.
Effettuare una nuova valutazione dei rischi in caso di mutamenti significativi nella natura degli strumenti
musicali, dei musicisti, degli amplificatori, del sistema di amplificazione o dello spettacolo.
Predisporre la rilevazione del livello sonoro dei lavoratori da parte di una persona qualificata
5
durante uno o
più eventi rappresentativi secondo le specifiche del
,
oppure, quando disponibili, seguire le
procedure standardizzate per la valutazione del rischio previste dall
e
6
,
del D.Lgs.
81/2008.
Si ricorda la possibilità di ricorrere al
,
che consente di attribuire ai lavoratori una esposizione al
rumore superiore ai valori superiori di azione (L
EX
> 85 dB(A) e/o L
Cpicco
> 137 dB(C)), limitandosi a
determinare il livello di rumore determinato dalle sorgenti sonore ai fini dell’identificazione delle misure di
prevenzione e protezione da adottare per la riduzione del rischio.
Informare l’organizzatore dell’evento, prima dell’inizio dello stesso, del livello sonoro tipico del proprio
spettacolo.
Per la riduzione dell’esposizione, obbligo inderogabile al superamento dei valori superiori di azione, occorre
prendere in considerazione le seguenti azioni:
Abbassare, per quanto possibile, il livello sonoro dello spettacolo: ad esempio riducendo l’amplificazione
del suono sul palco a un livello praticabile, compatibilmente con le esigenze dell’organizzazione.
Aumentare la distanza tra il personale non artistico e il palco, oppure indirizzare gli altoparlanti in modo da
ridurre l’amplificazione del suono nelle aree di lavoro del personale.
In presenza di file di altoparlanti, come nelle discoteche o ai concerti, ridurre quanto più possibile il livello
sonoro degli altoparlanti posizionati vicino ai lavoratori, sistemandoli direttamente al di sopra della pista da
ballo
(
)
.
Installare limitatori del livello sonoro nei sistemi di amplificazione.
Installare opportune schermature acustiche negli ambienti di servizio quali uffici, cucine, sale di ristoro ed
5
L
d
el D.Lgs. 81/2008 prevede il ricorso a personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di
specifiche conoscenze in materia
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