DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Esaminata
la relazione in questione;
Sentite
l’analisi e la valutazione del relatore Prof. Quaranta, Vice Presidente della Sezione III ed Esperto in
Otorinolaringoiatria, al quale è stato affidato il compito di approfondire la questione;
Sentito
il Prof. Bergamaschi Esperto in Medicina del Lavoro, nominato con decreto del Ministro della Salute 22
dicembre 2010;
Sentiti
i rappresentanti della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria;
all’unanimità
RITIENE
di condividere le proposte contenute nella allegata relazione predisposta dal Gruppo tecnico di lavoro istituito in
seno alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria con l’obiettivo di individuare possibili provvedimenti di
prevenzione e controllo, utili a proteggere dall’esposizione a fonti di rumore superiori agli attuali limiti di soglia
previsti e
REPUTA
che esse siano state formulate coerentemente con quanto contemplato in materia dalla vigente
legislazione.
Inoltre,
È DELL’AVVISO
che:
le valutazioni tecniche con misure di livello andrebbero effettuate non solo per il calcolo dei dB Leq ma
correlate allo spettro di frequenza, considerando in modo particolare le basse frequenze;
occorra implementare azioni preventive attraverso campagne informative sui danni da rumore uditivi ed
extrauditivi, anche mediante l’affissione, all’interno delle discoteche di cartelli che informino sia i clienti che i
lavoratori dei rischi conseguenti ad un’esposizione prolungata alle emissioni sonore;
siano necessari controlli allo scopo di evitare che siano rilasciate autorizzazioni di licenze commerciali
finalizzate all’insediamento di discoteche nelle aree residenziali protette come previsto dalla Legge 447/95.
AUSPICA
che le attuali disposizioni di legge vengano fatte sistematicamente rispettare dalle Autorità competenti, con
particolare riferimento al controllo sul superamento dei limiti massimi ammissibili, in particolare per i soggetti
esposti in modo continuo e prolungato al rischio rumore.
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
F.to Anna Gaspardone
F.to Gualtiero Walter Ricciardi
p.p. v.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Concetta Mirisola
VISTO
IL PRESIDENTE DEL C.S.S. F.to Enrico Garaci
Allegato n. 1 al parere del 19 gennaio 2011
RELAZIONE CONCLUSIVA
Premessa
I rischi da eccessiva esposizione al rumore all’interno dei locali danzanti (discoteche) hanno indotto il legislatore ad
emanare norme sia per la tutela dei lavoratori, con il Dlgs 277/1991, seguito dal Dlgs 195/2006, sia per la tutela dei
frequentatori, con l’emanazione nel 1997 del primo decreto sui locali danzanti, in attuazione della legge quadro
sull’inquinamento acustico n.447/1995, seguito dal DPCM n.215/1999.
L’Agenzia per l’ambiente ha condotto, dopo l’emanazione del decreto del 1997, un’indagine conoscitiva in merito
agli effettivi livelli di esposizione al rumore nelle discoteche e sulle abitudini degli utenti, che ha evidenziato
carenze e difficoltà nello svolgimento delle attività di controllo ed anche scarse competenze tecniche possedute sia
da parte dei tecnici privati che da parte degli enti di controllo. Per tale motivo è stata ritenuta opportuna, se non
necessaria, l’elaborazione di specifiche linee guida applicative del DPCM 215/1999, al fine di rendere più chiari gli
ambiti di applicazione esemplificando modalità applicative e metodiche di controllo più adatte alle diverse realtà.
L’indagine condotta ha evidenziato, per quanto riguarda le abitudini degli utenti, che mediamente la durata della
presenza in discoteca è quantizzabile nell’ordine delle 3-4 ore per un massimo di 2 volte a settimana. E’ emerso
inoltre che gli utilizzatori gradiscono livelli sonori elevati, tendendo ad escludere locali che non offrono tale
condizione.
In ambito lavorativo il limite di rischio accettabile è stato fissato nella soglia degli 85 dB, come livello massimo
equivalente rapportato ad una esposizione quotidiana di 8 ore, oltre il quale è prescritto l’uso di dispositivi di
protezione auricolare. In via esemplificativa tale limite riferito ad una esposizione per 40 ore settimanali per 30 anni
equivale in termini di rischio ad una esposizione a 95 dB per 5 anni.
Per i frequentatori i limiti stabiliti dal DPCM 215/99, per il livello equivalente sonoro ponderato, corrispondono a 95
dB. In via esemplificativa, in termini di rischio equivalente, può essere affermato che l’esposizione di un giovane