D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 542

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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2. Entro 24 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la Commissione, previo monitoraggio della
applicazione delle procedure di cui al presente decreto, rielabora le procedure standardizzate di cui all
,
del D.Lgs. n. 81/2008, anche previa individuazione dei settori a basso rischio infortunistico.
Roma, 30/11/2012
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Fornero
IL MINISTRO DELLA SALUTE - Balduzzi
IL MINISTRO DELL’INTERNO - Cancellieri
INTERPELLI
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 81/2008
INDICE
I. Procedura standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f) e dell’art. 29,
comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
pag. 3-11
II. Modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi aziendale
pag.12-25
SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA
Azioni
Moduli*
(disponibili e
gestibili anche in
formato elettronico)
Istruzioni e
supporti
informativi
PASSO N. 1
Descrizione
dell’azienda, del
ciclo
lavorativo/attività
e delle mansioni
Descrizione generale dell’azienda
Descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione
delle mansioni
PASSO
N. 2
Individuazione
dei pericoli
presenti in
azienda
Individuazione dei pericoli presenti in azienda
PASSO N. 3
Valutazione dei
rischi associati ai
pericoli
individuati e
identificazione
delle misure di
prevenzione e
protezione
attuate
Identificazione delle mansioni ricoperte dalle
persone esposte e degli ambienti di lavoro
interessati in relazione ai pericoli individuati.
(colonne dalla n.1 alla
n.3)
Individuazione di strumenti informativi di supporto
per l’effettuazione della valutazione dei rischi
(registro infortuni, profili di rischio, banche dati su
fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo,
ecc.).
(colonna n.4)
Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i
pericoli individuati:
-
in presenza di indicazioni legislative specifiche
sulle modalità valutative, mediante criteri che
prevedano anche prove, misurazioni e parametri
di confronto tecnici;
-
in assenza di indicazioni legislative specifiche
sulle modalità di valutazione, mediante criteri
basati sull’esperienza e conoscenza dell’azienda
e, ove disponibili, sui dati desumibili da registro
infortuni, indici infortunistici, dinamiche
infortunistiche, profili di rischio, liste di controllo,
norme tecniche, istruzioni di uso e
manutenzione, ecc.
Individuazione delle adeguate misure di
prevenzione e protezione
Qualora si verifichi che non tutte le adeguate misure di
prevenzione e protezione previste dalla legislazione
sono state attuate, si dovrà provvedere con interventi
immediati.
Indicazione delle misure di prevenzione e
protezione attuate
(colonna 5)
PASSO
N. 4
Definizione del
programma di
miglioramento
Individuazione delle misure per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
Individuazione delle procedure per la attuazione
delle misure
(colonne dalla 6 alla
8)
1...,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541 543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,...733
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