D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 687

INTERPELLI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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del 23 dicembre 2003.
Come rimarcato dal Ministero della Salute con la richiamata circolare, l’articolo 51 della legge n.3/2003 persegue il
fine primario della “
tutela della salute dei non fumatori, con l’obiettivo della massima estensione possibile del
divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle
eccezioni espressamente previste
.”
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni
Il divieto di fumo riguarda tutti i lavoratori in quanto “utenti” dei locali nell’ambito dei quali prestano la loro attività. Il
comma 3
del citato articolo 51, tuttavia
,
afferma che negli esercizi di ristorazione i locali adibiti ai non fumatori
devono avere superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione. Se ne deduce che
negli esercizi dove è prevista la somministrazione di cibi o bevande non può non essere ammessa la presenza di
lavoratori addetti al servizio, anche nei locali riservati ai fumatori.
Si ritiene, pertanto, che stante la normativa attualmente vigente, in tali locali, anche nelle sale per fumatori sia
possibile la temporanea presenza dì lavoratori addetti a specifiche mansioni. Tuttavia, al fine della tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori, soggetti a svolgere la propria attività nei locali riservati ai fumatori, ancorché
adeguati ai requisiti tecnici dettati dal DPCM del 23 dicembre 2003, il datore di lavoro deve attenersi agli obblighi
imposti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tra cui la preliminare valutazione della presenza di agenti
chimici pericolosi sul luogo di lavoro e la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla
presenza di tali agenti.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)
INTERPELLO N. 7/2012 del 15/11/2012 - Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure
standardizzate
Oggetto
:
,
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni
- valutazione del rischio e utilizzo delle
procedure standardizzate di cui al
,
del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni nelle aziende fino a 10 lavoratori.
La CNA ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi sulla possibilità che le aziende fino a 10 lavoratori
possano preparare il documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR) applicando integralmente l
del
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, senza, tuttavia, utilizzare le
,
previste dal
,
del D.Lgs. n. 81/2008.
A tale riguardo va evidenziato come
,
del D.Lgs. n. 81/2008 imponga al datore di
lavoro l’obbligo (indelegabile) di valutare tutti i rischi “
con la conseguente elaborazione del documento previsto
dal
.
del D.Lgs. n. 81/2008 identifica, al
,
l’oggetto della valutazione dei
rischi nel dettaglio specificando, in particolare, che: “
La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al
datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la
completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione
”.
del D.Lgs. n. 81/2008 individua, poi, le modalità di effettuazione della valutazione del rischio
prevedendo, al
,
che: “
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei
rischi (…) sulla base delle procedure standardizzate di cui al
. Tali procedure
standardizzate - una volta pubblicato il decreto di cui al
,
del D.Lgs. n. 81/2008 (il
quale ha avuto parere favorevole dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano in data 25 ottobre 2012) - verranno utilizzate innanzitutto dalle aziende fino a 10
lavoratori, vale a dire da quelle aziende alle quali è oggi concesso di autocertificare la valutazione dei rischi
(
)
. Tale possibilità è stata limitata dall’articolo in commento al 30 giugno
2012, termine prorogato dal decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito con legge 12 luglio 2012, n. 101, ai tre
mesi successivi all’emanazione del citato decreto interministeriale relativo alle “procedure standardizzate” di
valutazione dei rischi o, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni
La previsione di cui al
,
del D.Lgs. n. 81/2008 è diretta a fornire alle aziende di limitate
dimensioni (fino a 10 lavoratori) uno strumento -
- che
permetta alle medesime (alle quali è ancora, fino al 31 dicembre 2012, consentito predisporre una
autocertificazione relativa alla valutazione dei rischi) di redigere il proprio DVR in modo coerente con quanto
previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 agli
e
29
.
Il
del D.Lgs. n. 81/2008, nel
testo inserito solo a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 106/2009, puntualizza che: “
La scelta dei criteri di
1...,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686 688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,...733
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