LETTERE CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Dopo l’agganciamento della cesta o del cestello e prima che il personale possa compiere qualsiasi lavoro,
dovranno essere provati tutti i dispositivi di sicurezza.
4.2. CARRELLI
Pur non essendo, ad oggi, disponibili norme specifiche sulle problematiche in esame si ritiene utile, in
analogia a quanto fatto per le gru, riportare le seguenti indicazioni.
Per l’uso di ceste montate su carrelli non esistono norme tecniche o documenti condivisi a cui fare riferimento, ma
solo indicazioni che vari Paesi europei hanno fornito a livello nazionale. Pertanto, al fine di un utilizzo in massima
sicurezza e coerentemente rispetto a quanto previsto al punto 4 (
INDICAZIONI TECNICO-PROCEDURALI)
del
presente documento, bisogna valutare la sicurezza dell’accoppiamento carrello-cesta. Inoltre, occorre verificare
che la portata, complessiva, di funzionamento non debba superare la metà della portata nominale del carrello
prevista dal costruttore.
Allegato
…OMISSIS…
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO- Div. VI
Nota del 31/01/2013 prot. 32/0002583/MA001.A001
Oggetto: Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate - chiarimenti inerenti al
termine finale dell’esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi
(articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche
e integrazioni.
Sono pervenute numerose richieste di chiarimento in merito alla proroga del termine per l’autocertificazione della
valutazione dei rischi ai sensi del
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di
seguito d.lgs. n. 81/2008) avvenuta con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito anche “legge di stabilità”
2013), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
del d.lgs. n. 81/2008 prevedeva quanto segue:
“I datori di lavoro che occupano, fino a 10
lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di
cui all
Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto interministeriale di cui al
e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012,
gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel
precedente articolo non si applica alle attività di cui al
nonché
”.
Il termine
(30 giugno 2012)
previsto in tale disposizione è stato, una prima volta, prorogato con il decreto legge 12
maggio 2012, n. 57, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 101, e, a seguito di tale modifica, l’articolo in esame
risultava essere il seguente: “
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi
di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all
Fino
alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono
autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica
alle attività di cui al
nonch
”
Al fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure
standardizzate
(il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012, n. 285)
è stata prevista una ulteriore proroga
inserita nella citata “legge di stabilità” 2013.
L’articolo, quindi, attualmente, risulta essere il seguente: “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui
al
Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del
decreto interministeriale di cui all
e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi
datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente
periodo non si applica alle attività di cui al
nonch
”
Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga
“Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale”, si