D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 680

LETTERE CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in
data 31 maggio 2013.
IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÁ ISPETTIVA - DIV. III
Nota del 27/06/2013 prot. 37/0011649/MA007.A001
Oggetto: Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011.
Risposta alla nota prot. 9828 del 06/05/2013 della DTL di Ascoli Piceno
In riscontro alla nota su richiamata, inerente l’applicazione del
ed in particolare l’obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.lgs.
n. 276/2003 per il personale impiegato in servizi resi in ambiente sospetti di inquinamento o confinati in regime di
appalto o subappalto, si rappresenta quanto segue.
prevede che qualsiasi attività lavorativa, nel settore degli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, possa essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi che siano in possesso
dei requisiti previsti dallo stesso articolo. In particolare il
,
del citato articolo prevede, quale
requisito obbligatorio, la
“presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con
esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione,
in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo
I, del decreto legislativo 10 settembre 2003. n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei
lavoratori che svolgono le funzioni di preposto”.
E’ opportuno evidenziare che la misura del 30% deve intendersi
riferita al personale impiegato su quello specifico lavoro che esegue le attività di cui al
,
indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda. Qualora l’appaltatore si
avvalga di professionalità attraverso forme contrattuali diverse da quelle del rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, è necessario che i relativi contratti siano certificati ai sensi del Titolo VIII Capi I, D.lgs. n. 276/2003.
In merito al ricorso al subappalto. si fa presente che
prevede che “
in
relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
non è ammesso il ricorso a
subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del
titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
, e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai
quali le lavorazioni vengano subappaltate
”.
La certificazione dei contratti di lavoro, prevista dal
,
assume una valenza obbligatoria e non più
facoltativa (art. 75, D.lgs. n. 276/2003) in quanto si vuole evitare, sulla scorta dei gravi incidenti avvenuti in
passato, l’utilizzo di personale non specializzato in attività ad alto rischio di infortuni.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione, il regolamento
“si applica ai lavori in ambienti sospetti di
inquinamento di cui agli
e
121
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui
al
,
del medesimo decreto legislativo”
(
)
.
Inoltre, come previsto dal
,
le disposizioni di cui agli
(subappalto), e
e
2
(coordinamento), sono vigenti unicamente
“in caso di affidamento da parte del
datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria
azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda
medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma del
,
del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”.
Pertanto, la restante
parte del
è applicabile anche a chi svolge i lavori in ambienti confinati o sospetti di
inquinamento senza ricorso ad appaltatori o a lavoratori autonomi esterni.
In caso di appalto o subappalto di lavori svolti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, così come definiti,
rispettivamente, dagli
e
121
e
dal
,
del D.lgs. n. 81/2008, il committente è obbligato ad
applicare
del citato decreto ed anche il
.
La verifica dell’idoneità tecnico professionale
consta nell’acquisizione non solo del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
(
,
D.lgs. n. 81/2008), ma anche di quanto previsto dal
.
Pertanto,
per quanto interessa il caso di specie, in merito ai provvedimenti sanzionatori da adottare qualora un datore di
lavoro non ottemperi alle prescrizioni in materia di certificazione dei contratti contenute nel
,
è
applicabile, nei confronti del committente, la sanzione concernente la non corretta verifica della idoneità tecnico
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