D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 683

INTERPELLI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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INTERPELLI
INTERPELLO N. 1/2012 del 15/11/2012 - Aziende con più unità produttive - unico servizio
di prevenzione e protezione
Oggetto
:
,
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni -
risposta al quesito relativ
o
all’applicabilità della Circolare n.1273 del 26/07/2010 dell’Assessorato Regionale alla salute della regione Sicilia.
Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i
Il CNAPPC ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a “
Questioni
sull’applicabilità della Circolare n.1273 del 26/07/2010 dell’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia.
Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni.
Più in particolare l’istante chiede di conoscere
“… la posizione della Commissione per gli interpelli in ordine alle
questioni applicative poste dalla circolare regionale, nonché in generale in ordine al modello organizzativo ottimale
dei sistemi di prevenzione e protezione nell’ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano.
Preliminarmente si fa presente che la Commissione si esprime su
quesiti di ordine generale sull’applicazione
della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro
e pertanto non ritiene di potersi esprimere “
in ordine
al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell’ambito delle strutture del S.S.N. e del
S.S.R. siciliano”;
mentre ritiene di poter estrapolare dalle
“questioni applicative poste dalla circolare regionale”
il
quesito relativo al campo di applicazione del
,
del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni, che prevede quanto segue: “
Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di
imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a
tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”
.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni
L’istituzione e l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione rientra, come è noto, tra gli obblighi del
datore di lavoro, anche delegabili, mentre la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi (di seguito RSPP) è un obbligo indelegabile del datore di lavoro così come previsto dal
.
Il legislatore nel disciplinare l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione ha previsto nell
6
che: “
L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è
comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive
modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.”
Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del
servizio prevenzione all’interno dell’azienda e di dedicare adeguati spazi e strumenti, nonché personale aziendale,
in relazione alle dimensioni ed alle specificità della struttura.
Il successivo
prevede poi che: “
Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di
imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a
tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile
”.
L’istituzione dell’unico servizio di prevenzione e protezione può avvenire “
all’interno dell’azienda
” o “
dell’unità
produttiva
” e pertanto nei casi individuati nel
,
il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito
anche internamente all’azienda
e non necessariamente internamente alla singola unità produttiva
.
Tale
interpretazione è ulteriormente suffragata dal fatto che, in tutti i casi non ricompresi nel
,
è possibile
istituire un unico servizio di prevenzione e protezione.
Resta inteso che il servizio di prevenzione e protezione dovrà essere adeguato per garantire l’effettività dello
svolgimento dei compiti previsti dal
per tutte le unità produttive. Pertanto egli, pur potendo rivolgersi alla
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