D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 688

INTERPELLI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e
comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli
interventi aziendali e di prevenzione
”.
Va rimarcato che i principi (si pensi, ad esempio, alla necessità di valutazione di “
tutti i rischi
” sul lavoro di cui
al
,
e a quella di rivisitare la valutazione a seguito di “
modifiche del processo produttivo …
” e
del verificarsi delle altre ipotesi descritte dall
,
del D.Lgs. n. 81/2008) imposti al datore di
lavoro in materia di valutazione dei rischi sono puntualmente elencati agli
e
29
del D.Lgs. n. 81/2008
spettando al datore di lavoro l’onere di dimostrare, elaborando il DVR, di averli ottemperati, senza eccezioni.
Ove si abbia riguardo, dunque, alla finalità - appena rimarcata - della redazione del DVR appare chiaro come la
dimostrazione di avere rispettato gli obblighi in materia di valutazione dei rischi possa essere fornita dal datore di
lavoro in qualunque modo idoneo allo scopo e, quindi, attraverso qualunque procedura che consenta di preparare
un DVR coerente con le previsioni degli
,
28
e
29
del D.Lgs. n. 81/2008.
Ne consegue che il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori disporrà (a breve, come sopra evidenziato)
quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti
lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare - attraverso la predisposizione
di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate - di avere rispettato
integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli
,
28
e
29
del D.Lgs. n. 81/2008.
Resta inteso, del tutto conseguenzialmente, che qualora una azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un
proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di
preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata) tale documento non dovrà essere necessariamente
rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando i sopra richiamati obblighi di
aggiornamento, legati alla natura “dinamica” del DVR.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)
INTERPELLO N. 1/2013 del 02/05/2013 - Obbligo visita medica preventiva per stagista
minorenne
Oggetto
:
,
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -
risposta al quesito relativo alla visita
medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi.
La FEDERCASSE (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo) ha avanzato istanza di interpello per
conoscere il parere di questa Commissione in merito alla
“corretta interpretazione della
norma di cui al
del
D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento all’obbligo di effettuare la visita medica preventiva nei confronti dei
soggetti minori di età, i quali, in veste di partecipanti ai corsi di istruzione/formazione scolastica (stage), siano
coinvolti in momenti di alternanza scuola lavoro ovvero effettuino un periodo di tirocinio formativo e di orientamento
presso le banche”
.
In particolare la FEDERCASSE chiede
“se una banca che impegni in stage o tirocini formativi, i soggetti minori di
età sia tenuta a sottoporre tali soggetti a visita medica preventiva ai sensi del
l'
del D.Lgs. n. 81/2008”
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il
parere di questa Commissione in merito al seguente quesito “
se agli allievi che seguono corsi di formazione
professionale nei quali si fa uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici e fisici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali - dato che ai sensi del
l'
,
del D.lgs. 09/04/2008 n. 81,
limitatamente ai periodi in cui gli allievi sono effettivamente applicati alla strumentazione o ai laboratori in
questione, sono equiparati ai lavoratori - sia applicabile la normativa sul lavoro minorile (L. 977/67) in particolar
modo l'art. 8
.
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha avanzato ulteriore istanza di interpello per
conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito “
se, anche alla luce del D.Lgs. n.
81/2008, lo stagista minorenne deve essere sottoposto a visita medica preventiva, premesso che: ai sensi e per gli
effetti della L. n. 977/1967 (come modificata dai D.Lgs. n. 345/1999 e n. 262/2000), lo studente minorenne di un
istituto scolastico in nessun caso acquista la qualifica giuridica di “lavoratore minore”, tant'è che nel campo di
applicazione di tale normativa rientrano esclusivamente “i minori di diciotto anni che hanno un contratto o un
rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti”; contemplandosi, quindi, tutti i rapporti di lavoro,
anche di natura autonoma, inclusi quelli speciali dell'apprendistato, il lavoro a domicilio, etc., ma non i rapporti
didattici che coinvolgono gli studenti quand'anche partecipanti a stage formativi presso imprese terze rispetto
all'Istituto scolastico
”.
Riguardo agli interpelli posti questa Commissione ritiene di formulare un’unica risposta in considerazione della
circostanza che le questioni poste hanno caratteristiche analoghe.
Lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento, rappresenta una forma d’inserimento temporaneo all’interno
dell’azienda, non costituente rapporto di lavoro, finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di
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