D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 694

INTERPELLI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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senso,
d
el D.Lgs. n. 81/2008) non potendo pronunciarsi “in astratto” sulla correttezza delle modalità in
base alle quali le aziende attuino le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oggetto, casomai, di
specifico accertamento in sede ispettiva. Per tale ragione, non si ritiene possibile esprimere l’indirizzo della
Commissione rispetto a una serie di richieste di APT dirette a ottenere indicazioni sulla coerenza di determinate
soluzioni organizzative alle norme di legge, impossibili da fornire senza una verifica in concreto di quanto descritto.
La Commissione ritiene, invece, di pronunciarsi come segue in ordine alla interpretazione delle norme di legge
applicabili nei casi descritti dalla richiedente.
In ordine allo svolgimento di attività da parte di qualunque soggetto che si possa definire come “lavoratore” (nel
senso individuato dal
,
del D.Lgs. n. 81/2008) dell’azienda di produzione cineaudiovisiva
trovano integrale applicazione le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli
,
28
e
29
del
D.Lgs. n. 81/2008, le quali attribuiscono al datore di lavoro la titolarità giuridica (con la conseguente responsabilità)
delle relative funzioni. Sarà quindi il datore di lavoro dell’azienda di produzione a dovere individuare le modalità
migliori di adempimento degli obblighi in questione, avuto riguardo alle modalità di svolgimento delle attività di
riferimento. Ove tali attività comprendano una serie di azioni di contenuto particolare, quali quelle richieste agli
stuntmen
o agli addetti agli effetti speciali, è opinione di questa Commissione che il coinvolgimento dei capi reparto
(ove, come appare probabile, essi svolgano in concreto le funzioni di preposto) nella valutazione dei rischi sia
opportuna. Quanto alla formazione del personale coinvolto nelle relative attività, essa dovrà essere coerente con il
vigente quadro normativo (si fa riferimento, in particolare, agli accordi in
e del
)
, avuto riguardo alle funzioni
svolte nell’ambito dell’organizzazione aziendale, anche in applicazione del principio di cui al
del D.Lgs.
n. 81/2008 (rubricato: “Esercizio di fatto di poteri direttivi”). Ne deriva, ad esempio, che se - come pare plausibile e,
anzi, probabile - il capo reparto, nelle attività qui in questione, svolga in concreto le funzioni di preposto, egli dovrà
essere formato come tale.
Infine, in relazione alle richieste avanzate ai punti 3 e 4 (relativamente alle attività in house delle aziende di
produzione cineaudiovisiva) si rimarca come il DVR sia documento che deve avere le caratteristiche di cui agli
e
29
e come l’unico soggetto responsabile di tale coerenza sia il datore di lavoro, il quale è libero di
operare le proprie scelte secondo le peculiarità della propria azienda e, correlativamente, risponde della coerenza
di esse alla Legge.
Venendo, quindi, a trattare delle questioni sollevate (punti da 1 a 4) in riferimento all’ipotesi in cui la società
cineaudiovisiva di produzione decida di affidare a terzi le attività tipiche degli stuntmen o degli addetti agli effetti
speciali, si evidenzia innanzitutto come, tenendo conto delle particolari modalità - quali descritte nell’interpello al
quale si fornisce riscontro - dello svolgimento delle attività degli stuntmen e/ degli addetti agli effetti speciali e ferma
restando ogni riserva in ordine alla verifica delle concrete modalità con le quali vengono rese le prestazioni in
oggetto, si ritiene che i rischi delle attività svolte in autonomia nei cicli produttivi delle società di produzione dagli
stuntmen e/o dagli addetti agli effetti speciali possano essere considerati come rischi specifici della attività delle
appaltatrici o dei lavoratori autonomi, purché non vi siano interferenze con strutture o processi del committente o di
altre imprese. Resta inteso che sarà cura del datore di lavoro committente far sì che gli obblighi di cui ai
e
del D.Lgs. n. 81/2008, sopra richiamati, vengano correttamente e completamente ottemperati, in
particolare mediante il rigoroso accertamento della idoneità tecnico-professionale degli stuntmen o degli addetti agli
effetti speciali allo svolgimento della attività commissionate e una efficace attività di scambio di informazioni, di
cooperazione e coordinamento, la cui concreta realizzazione è soggetta al controllo del competente organo di
vigilanza, tra datore di lavoro committente e appaltatrice (o lavoratori autonomi).
Di conseguenza, quanto al quesito di cui al punto 3 dell’interpello, si ritiene di sottolineare che, in coerenza con
quanto appena esposto e con quanto argomentato dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria (si veda, per
tutte, Cass., pen, sez. IV, 9 luglio 2009, n. 28197), il datore di lavoro committente non possa intervenire in
supplenza dell’appaltatore o dei lavoratori autonomi rispetto alle attività che sono proprie (con relativa assunzione
di rischio) dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi in quanto ciò si risolverebbe in una inammissibile
ingerenza nell’attività affidata a terzi (incompatibile, in particolare, con la figura dell’appalto, regolata dall’art. 1655
c.c.). L’obbligo di cooperazione è, quindi, da intendersi come riferibile all'attuazione delle misure di prevenzione
dirette a eliminare (o ridurre al minimo, se l’eliminazione è impossibile) i pericoli che, per effetto dell'esecuzione
delle opere appaltate, vanno a incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore in ordine alle
attività tipiche dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, salvo che tali attività non vengano svolte con
modalità di aperta pericolosità, tali da mettere in evidente pericolo tutti coloro che si trovano nei luoghi di lavoro.
In relazione al quesito di cui al punto 2 dell’interpello - ferma restando la necessità che il datore di lavoro
committente acquisisca l’iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato e l’autocertificazione di cui
al
,
del D.Lgs. n. 81/2008 - si richiama la necessità che la verifica in parola (la quale
potrà essere riferita, in assenza di altri parametri, ai curricula, così come alle altre certificazioni - quali, ad esempio,
quelle relative alla attività di formazione svolta - rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro) venga effettuata
con particolare rigore, in modo da permettere al datore di lavoro committente di valutare la capacità tecnico-
professionale del personale di riferimento della appaltatrice o dei lavoratori autonomi.
Non si ritiene, infine, per le ragioni sopra indicate, di rispondere al quesito, sempre relativo alle attività affidate dalle
società di produzione a terzi, contrassegnato con il n. 4.
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