INTERPELLI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGA
INTERPELLO N. 7/2013 del 02/05/2013 - Idoneità tecnico professionale dei lavoratori
autonomi nell’ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008
Oggetto
:
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -
risposta al quesito relativo alla verifica
dell’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell’ambito del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008
.
L’ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha avanzato istanza d’interpello per conoscere il parere di
questa Commissione relativamente alla corretta interpretazione di quanto riportato nell
del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla documentazione
minima che i lavoratori autonomi devono esibire al committente o al responsabile dei lavori ai fini della
dimostrazione della idoneità tecnico professionale prevista per operare in un cantiere temporaneo o mobile così
come definito nel
del D.Lgs. 81/2008.
Al riguardo va premesso che gli obblighi in materia di salute e sicurezza di un lavoratore autonomo sono in via
generale riportati nel
del D.Lgs. n. 81/2008 e, con specifico riferimento al “cantiere temporaneo o mobile”,
nel
el medesimo provvedimento. In particolare, il
citato, identifica gli obblighi
del lavoratore autonomo nell’utilizzo di attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in modo
conforme
“alle disposizioni di cui a
, e del munirsi di “tessera di riconoscimento”
.
citato, prevede inoltre che i lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività
svolte e con oneri a proprio carico hanno pure
facoltà
di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui al
fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi
propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui al
fermi restando gli obblighi previsti da
norme speciali.
Il Legislatore, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali contenuti nell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.
123, che prevedevano “
adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri
delle attività svolte e secondo i princìpi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003
”
ha introdotto non uno specifico obbligo ma una facoltà di “
beneficiare della sorveglianza sanitaria”
e di
“partecipare
a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale di un lavoratore autonomo destinato ad operare in un
cantiere temporaneo o mobile, il Legislatore nel
del D.Lgs. n. 81/2008 aveva
previsto che il lavoratore autonomo dovesse esibire gli “
attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità
sanitaria previsti dal presente Decreto Legislativo
”.
Questa formulazione aveva creato notevoli difficoltà in quanto sembrava che quella “
facoltà
” di “
beneficiare della
sorveglianza sanitaria”
e di
“partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro”
diventasse invece, per un lavoratore autonomo, un obbligo necessario per dimostrare la propria idoneità tecnico
professionale per operare in un cantiere temporaneo o mobile.
Con la modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, espressamente richiesta dalle parti sociali, il lavoratore
autonomo deve esibire al committente o al responsabile dei lavori o, in caso di subappalto, al datore di lavoro
dell’impresa affidataria gli “
attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria
ove
espressamente
previsti dal presente Decreto Legislativo
”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
La modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, al
citata in premessa, è volta a rilevare la non
obbligatorietà della formazione e della sorveglianza sanitaria per i lavoratori autonomi tranne che le stesse non
siano espressamente previste da disposizioni speciali anche di attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni.
Tale concetto, peraltro, è stato ribadito nel documento della Conferenza Stato-Regioni
, in cui è stato specificato che le previsioni di cui all’accordo ex
el “testo unico” di salute e
sicurezza sulla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, non hanno efficacia obbligatoria ma sono dirette a
fornire ai lavoratori autonomi utile parametro di riferimento per la formazione. La medesima fonte rimarca che è
altresì obbligatoria altra formazione rispetto a quella oggetto di regolamentazione da parte dell’accordo ex
qualora quest’ultima sia disciplinata da disposizioni di legge speciali rispetto alla previsione generale riportata
al
(è ad esempio il caso della formazione necessaria per effettuare lavori in ambienti confinati
obbligatoria anche per i lavoratori autonomi, ai sensi del
del D.Lgs. n. 81/2008 e successive