TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
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2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione
dei lavori
, non
esonera
il committente o
il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento
degli obblighi di cui agli articoli
e
e
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i committenti o per i responsabili dei lavori
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro
Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente
Decreto Legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della
sicurezza.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i lavoratori autonomi
arresto fino a un mese o ammenda da 328,80 a 876,80 euro
Richiami all’Art. 94:
Articolo 95 - Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela
di cui al
e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie
o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico
degli apprestamenti, delle
attrezzature di lavoro
degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando
si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro
o fasi di lavoro;
g) la cooperazione
e il coordinamento
tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.
Richiami all’Art. 95:
Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una
unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui al
3
;
b) predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui al
4
.
1-bis. La previsione di cui al
non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali
casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al
2.
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
al
nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo
cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui al
a
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Si riporta
La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui
al
e
nella parte relativa alle
per
è considerata una unica violazione ed è punita con la
pena prevista da
L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
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Commento personale all’art. 96 c.1 lett. g):
la mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza potrebbe, altresì, sanzionare il datore di lavoro con
l’arresto da quattro a otto mesi per le attività disciplinate dal presente Titolo caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta dei lavori
non sia inferiore a 200 uomini-giorno