D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 120

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - SANZIONI
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Articolo 155 - Demolizione per rovesciamento
1. Salvo l’osservanza delle Leggi e dei Regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi
altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.
2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto
su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare
crolli intempestivi o non previsti di altre parti.
3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza
non minore di una volta e mezzo l’altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai
dalla zona interessata.
4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3
metri, con l’ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di
grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori
addetti.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
:
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
[
]
Articolo 156 - Verifiche
1. Il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
, sentita la Commissione consultiva permanente, può
stabilire l’obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l’organo
tecnico incaricato.
Richiami al Titolo IV, Capo II:
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CAPO III - SANZIONI
Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro per la violazione del
,
4
e
5
;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione del
,
,
e
;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro per la violazione degli
7
e
,
.
Articolo 158 - Sanzioni per i coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a
7.014,00 euro per la violazione del
.
2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro per la violazione del
,
b)
,
c)
,
e)
e
d
f)
,
e
2
;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione del
.
Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigentii
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro per la
violazione del
;
si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da
2.192,00 a 8.768,00 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga
lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base al
;
si applica la pena dell’ammenda da
2.192,00 a 4.384,00 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui
al
.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro per la violazione degli
,
,
,
e
6
,
,
117
,
118
,
121
,
122
,
126
,
,
e
2
e
148
;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione degli
articol
i
108
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112
,
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,
,
2
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,
,
,
2
,
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,
4
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5
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,
,
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