TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - SANZIONI
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aereo, fatto salvo quanto previsto nel
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro
- Vedere anch
Articolo 164 - Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a)
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare
riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all’interno dell’impresa ovvero dell’unità produttiva;
b)
i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere
per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l’uso di
gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000
- Vedere anch
CAPO II - SANZIONI
Articolo 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro per la violazione del
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro per la violazione del
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica
di sicurezza di cui agli allegat
per l’intero,
per l’intero,
e
e
e
è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal
L’organo di vigilanza è
tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
Articolo 166 - Sanzioni a carico del preposto (abrogato)
Articolo abrogato dall’art. 92 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106