TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTAPagina 81 di 166
dell’opera sia completamente assicurata.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
Articolo 142 - Costruzioni di archi, volte e simili
1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di
qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite
in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o
costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.
2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili,
che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o
architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.
3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al
devono essere esibiti sul posto di lavoro a
richiesta degli organi di vigilanza.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
Richiami all’Art. 142:
Articolo 143 - Posa delle armature e delle centine
1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui al
è fatto
obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo da
prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a possibili
degradazioni per presenza d’acqua.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
Articolo 144 - Resistenza delle armature
1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei
sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l’esecuzione
dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell’acqua.
2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
Articolo 145 - Disarmo delle armature
1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al
deve essere effettuato con cautela dai
lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta
sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l’autorizzazione.
2. E’ fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi
accidentali e temporanei.
3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste
dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro