D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 113

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTAPagina 77 di 166
2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi
,
per le torri di carico
, per i ponti a sbalzo e
quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
:
arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
Articolo 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da
terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri
perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo,
avente larghezza utile di almeno m 1,20.
2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono
essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l’affrancamento della sponda esterna del
cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l’impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano
sottostante.
3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all’altezza del solaio di copertura
del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall’alto. Tale
protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le
stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell’area sottostante.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro
[
]
,
3
:
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
[
]
Articolo 130 - Andatoie e passerelle
1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di
lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per
cento.
2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle
andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
,
2
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
[
]
SEZIONE V - PONTEGGI FISSI
Articolo 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego
1. La costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono
disciplinati dalle norme della
.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere
specificati gli elementi di cui al
.
3. Il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
, in aggiunta all’autorizzazione di cui al
attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già
autorizzato anche alle Norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla Norma UNI EN 74.
4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all’impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della
stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi
degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.
5. L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione
del progresso tecnico.
6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al
e delle istruzioni e schemi elencati al
d)
,
e)
,
f)
e
g)
del
.
7. Il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
si avvale anche dell’ISPESL per il controllo delle
caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell’autorizzazione, attraverso controlli a campione
presso le sedi di produzione.
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