D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 116

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTAPagina 80 di 166
Articolo 138 - Norme particolari
1. Le tavole che costituiscono l’impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi
metallici.
2. E’ consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a
20
centimetri.
3. E’ fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi del ponteggio.
4. E’ fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
5. Per i ponteggi di cui alla
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in
legno. Sono ammesse deroghe:
a) alla disposizione di cui al
,
a condizione che l’altezza dei montanti superi di almeno 1
metro l’ultimo impalcato;
b) alla disposizione di cui al
,
a condizione che l’altezza del parapetto sia non inferiore a
95 cm rispetto al piano di calpestio;
c) alla disposizione di cui al
,
a condizione che l’altezza del fermapiede sia non inferiore
a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
d)
lettera soppressa dall’art. 82 del D.Lgs. 05 agosto 2009, n. 106
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
,
2
,
3
,
4
:
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
[
]
Sanzioni per i lavoratori autonomi
,
4
:
arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro
[
]
Richiami all’Art. 138:
-
SEZIONE VI - PONTEGGI MOVIBILI
Articolo 139 - Ponti su cavalletti
1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei
ponteggi.
I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel
.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
:
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
[
]
Articolo 140 - Ponti su ruote a torre
1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano
essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi
equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote
durante l’esecuzione dei lavori in quota
.
4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale
obbligo per i ponti su ruote a torre conformi al
.
5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di
essi si trovano lavoratori o carichi.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
,
2
,
4
,
5
e
6
:
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
[
]
:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro
[
]
SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE
Articolo 141 - Strutture speciali
1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere
adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità
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