TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTAPagina 78 di 166
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
CIRCOLARI
Richiami all’Art. 131:
Articolo 132 - Relazione tecnica
1. La relazione di cui all
eve contenere:
a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e
schema dell’insieme;
b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di
larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
Richiami all’Art. 132:
Articolo 133 - Progetto
1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le
specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali,
costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni
ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della
professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e
dell’esecuzione.
3. Copia dell’autorizzazione ministeriale di cui al
e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono
essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere
provvisionali di cui a
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
CIRCOLARI
Richiami all’Art. 133:
Articolo 134 - Documentazione
1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza,
copia della documentazione di cui al
e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nel
del
presente
Titolo
.
2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell’ambito
dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro