CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in assenza del quale non è possibile, fra l’altro, la
partecipazione ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Si confida nella osservanza, da parte di cadesti Uffici e del loro personale, delle indicazioni contenute nella
presente circolare.
IL DIRETTORE GENERALE (Paolo ennesi)
DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VI
Circolare n. 29/2010 del 27/08/2010
Oggetto: Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Quesiti concernenti le norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.
Sono pervenute a questo Ministero numerose richieste di interpretazioni di natura tecnica cui si ritiene dover
fornire, su conforme parere della commissione opere provvisionali e di intesa con la Direzione Generale per
l’Attività Ispettiva, i necessari chiarimenti di seguito riportati.
Quesito n. 1:
In riferimento all
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. cosa si intende per “L’autorizzazione
e soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso
tecnico”?
Risposta:
La validita decennale delle autorizzazioni ministeriali, rilasciale prima del 15 maggio 2008, data di entrata in vigore
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., decorre dalla medesima data, quindi detta validità si intende estesa fino al 14
maggio 2018. Per quelle autorizzazioni ministeriali rilasciate successivamente al 14 maggio 2008 la validità
decorrerà dalla data di rilascio. Si ricorda altresì che l’obbligo di richiedere il rinnovo dell’autorizzazione ministeriale
di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riguarda il titolare dell’autorizzazione ministeriale e non
l’impresa utilizzatrice. Pertanto l’impresa utilizzatrice potrà impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della
validità decennale dell’autorizzazione medesima. Si evidenzia infine che l’autorizzazione ministeriale si intenderà
automaticamente sospesa, nei soli confronti del titolare dell’autorizzazione medesima, in assenza dell’avvenuto
rinnovo decennale.
Quesito n. 2:
Ogni volta che vengono acquistati elementi di ponteggio deve essere allegato all’acquisto il libretto di
autorizzazione ministeriale?
Risposta:
A tale proposito si ricorda che il
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dispone testualmente
che
“chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell’autorizzazione ministeriale
di cui al
e delle istruzioni e schemi elencati al
e
dello stessa
decreto, ovvero il cosiddetto libretto di autorizzazione ministeriale. Inoltre al
del
medesimo decreto si stabilisce che
“nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a
richiesta degli organi di vigilanze, copia della documentazione di cui al
del decreto di
che trattasi,
“e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.)”
.
Quesito n. 3:
E possibile l’impiego di ponteggi di cui all
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., previo specifico
progetto eseguito ai sensi dall
del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori
che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato del
ponteggio?
Risposta:
Premesso che:
el D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al
dispone testualmente che
“Il datore di lavoro, nei casi
in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni
ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a
garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni
prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.”;
el D.Lgs. n. 81/2008 e s. m.i., al
dispone testualmente che
“Nei lavori in quota
qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto al
è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da