D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 613

CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, il DURC ha
validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito: analogamente, in sede di
liquidazione di fatture relative a contraiti pubblici per servizi e forniture, il DURC ha validità trimestrale ai fini
del pagamento;
-
il DURC deve essere richiesto anche nel caso di “appalti
-
relativi all’acquisizione di Beni. servizi e lavori
effettuati in economia ai sensi dell’art. 125. comma 1
lett. b) del D.Lgs. n, 163/2006 ed ha validità
trimestrale con riferimento allo specifico contratto; nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e
servizi per i quali e consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha
validità trimestrale in relazione all’oggetto e non allo specifico contratto.
Dematerializzazione e consultazione del DURC
Anche ai fini di un necessario risparmio di risorse economiche e amministrative, gli Istituti e le altre PP.AA. sono
tenute ad adottare ogni accorgimento utile per una “dematerializzazione del Documento. Si ritiene infatti che
l’acquisizione del DURC non possa più operarsi attraverso i canali della posta cartacea che, oltre a dare luogo a
costi elevati, non garantiscono certezza dei tempi di consegna materiale del certificato. In tal senso gli Istituti
provvederanno ad attivare ogni iniziativa utile ad una progressiva diffusione dell’utilizzo della PEC per la consegna
del DURC, fermo restando che a decorrere dal 1
luglio 2013, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM 22 luglio
2011, l’invio del documento avverrà esclusivamente tramite PEC.
Va poi ricordato che l’art. 40, comma 2, del D.L. il 201/2011 (conv. da L. n. 214/2011) ha introdotto importanti
elementi di semplificazione,
escludendo definitivamente dal campo di applicazione della tutela della privacy
le persone giuridiche.
Ne
consegue che gli Istituti potranno adottare le misure tecniche necessarie al fine di
rendere accessibili via web a chiunque abbia un interesse qualificato, ivi comprese le Casse edili abilitate, le
informazioni concernenti le richieste ed i contenuti dei DURC già rilasciati.
DURC e Casse edili abilitate
Nel rinviare ai contenuti della nota del 2 maggio u.s. di questo Ministero, si sollecitano le stazioni appaltanti a
tenere esclusivamente conto di certificazioni rilasciate da Casse edili abilitate al rilascio del DURC e che pertanto
rispettino i requisiti indicati dal Legislatore.
Eventuali certificazioni di regolarità rilasciate da Casse edili non abilitate, pur accompagnate da certificazioni di
regolarità separate da parte degli Istituti,
non potranno pertanto in alcun modo sostituirsi al Documento Unico
di Regolarità Contributiva (DURC), ancorché dette Casse abbiano in passato sottoscritto Accordi a livello
locale ovvero abbiano in corso contenzioso in merito alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità
nelle more della definizione dei procedimenti.
Il Direttore Generale - Dott. Paolo Pennesi
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Circolare n. 13/2012 del 05/06/2012
Oggetto: Nozione organismi paritetici nel settore edile - soggetti legittimati all’attività
formativa
Continuano a pervenire a questa Direzione generale numerose richieste di chiarimento, in particolare dal personale
ispettivo, in ordine alle problematiche della formazione dei lavoratori nel settore edile e specificatamente in
relazione al coinvolgimento nell’attività formativa degli “organismi paritetici” di cui al
3
del D.Lgs.
81/2008.
Si chiede in particolare di conoscere quali organismi paritetici del settore siano da ritenersi costituiti da
“una o più
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano
nazionale”.
Tale circostanza è essenziale in quanto possono definirsi tali solo gli enti bilaterali emanazione delle parti sociali
dotate del requisito della maggiore rappresentatività
in termini comparativi
e non tutti gli organismi
genericamente frutto di qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito edile.
In proposito, si ritiene opportuno ricordare che, al momento, nel settore dell’edilizia i contratti collettivi nazionali
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sempre a livello
nazionale sono i seguenti:
INDUSTRIA
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini
3
Commento personale:
Il riferimento sembra essere all
1...,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612 614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,...733
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