CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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nel montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati, le modalità di esecuzione - richiedendo la simultanea
presenza di maestranze convergenti alla costruzione di un unico prodotto, in forza di indicazioni tecniche e direttive
necessariamente univoche ed unitarie - non si conciliano affatto con pretese forme di autonomia realizzativa
dell’opera che è invece il presupposto fondamentale per una corretta identificazione della prestazione secondo la
tipologia del lavoro autonomo, cosi come definito dall’art. 2222 cod.civ..
Pertanto, si può concludere almeno sul piano delle “presunzioni” che ove non emergano fenomeni di conclamata
sussistenza di un’effettiva organizzazione aziendale - rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e
dotazioni strumentali e non vi sia nemmeno un’inequivocabile situazione di pluricommittenza -
il personale
ispettivo è tenuto a ricondurre nell’ambito della nozione di subordinazione, nei confronti del reale
beneficiario delle stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all’Albo
delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività:
manovalanza;
muratura;
carpenteria;
rimozione amianto;
posizionamento di ferri e ponti;
addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore.
Si ritiene che la suddetta ricostruzione debba essere effettuata anche nelle ipotesi in cui il committente,
assumendo la veste di datore di lavoro, affidi la realizzazione dell’opera esclusivamente a lavoratori autonomi, di
fatto totalmente eterodiretti.
In relazione ai provvedimenti sanzionatori da irrogare, si precisa infine che in tutti i casi di disconoscimento della
natura autonoma delle prestazioni,
il personale ispettivo è tenuto a contestare al soggetto utilizzatore, oltre
che le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro
subordinato e le conseguenti evasioni contributive, anche quegli illeciti riscontrabili in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione
dei lavoratori adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n.
758/1994.
IL DIRETTORE - Dott. Paolo Pennesi
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Divisione VI
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
Circolare n. 23/2012 del 13/08/2012
Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione
delle verifiche periodiche di cui all’ALL. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del
medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.
A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all’applicazione del
tenuto conto
delle Circolari n. 21/2011 e n.
di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui
al
dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.
1. Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento
dei termini temporali
Fermo restando quanto previsto al
di questo Ministero, allo scopo di
semplificare le modalità di richiesta di verifica periodica successiva alla prima per più attrezzature di lavoro, il
datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse,
indicando, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica (p.es. indicando
“la data effettiva di
richiesta deve intendersi riferita a 30 giorni prima della data di scadenza”),
indipendentemente dalla data di
comunicazione della richiesta cumulativa ma ad essa successiva. In questo caso, i termini dei 30 giorni
saranno riferiti alle date effettive di richiesta di verifica; in assenza di data effettiva di richiesta di verifica delle
singole attrezzature, vale per ognuna di esse la data di comunicazione della richiesta cumulativa.
L’ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della
richiesta cumulativa con differimento dei termini, l’impegno scritto a portare a compimento la verifica periodica,
direttamente o mediante l’intervento del Soggetto Abilitato indicato, nei 30 giorni successivi alla data effettiva
di richiesta di verifica.
Resta ferma la possibilità per il richiedente di indicare espressamente, anche nel caso di comunicazione di
richiesta di verifica periodica successiva alla prima di una singola attrezzatura di lavoro, una data effettiva di