D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 423

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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11, comma 3, del decreto del presidente della repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i., deve essere tenuta
presso il luogo in cui l’attrezzatura viene utilizzata.
5.3.3. Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell’esercizio,
l’eventuale trasferimento di proprietà dell’attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature, per
l’inserimento in banca dati.
5.4. Disposizioni transitorie
5.4.1. Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia
all’INAIL e alle ASL territorialmente competenti la documentazione in suo possesso, riguardante le attrezzature dì
lavoro rientranti nel decreto ministeriale 4 marzo 1982, rispettivamente ai fini della prima verifica periodica e delle
verifiche periodiche successive alla prima.
ALLEGATO III
Modalità per l’abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all’allegato I
1. Presentazione della domanda
1.1. L’istanza relativa alla richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati, all’effettuazione
delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere indirizzata al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI, che
istituisce, pubblica ed aggiorna il suddetto elenco.
1.2. L’istanza relativa alla richiesta di iscrizione di cui al
,
sottoscritta dal legale rappresentante, deve
essere prodotta anche in via telematica certificata e contenere l’elenco delle attrezzature di cui al
del
D.Lgs. n. 81/2008 per le quali il soggetto pubblico o privato intende effettuare le verifiche, l’indicazione delle
Regioni di intervento e l’elenco della documentazione allegata.
2. Documentazione richiesta per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti pubblici o privati
2.1. All’istanza di iscrizione nell’elenco dei soggetti pubblici o privati da inviarsi con le modalità di cui al
,
devono essere allegati i seguenti documenti, datati, timbrati e firmati dal legale rappresentante, su supporto
informatico:
a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, ovvero estremi dell’atto normativo per i soggetti di diritto
pubblico;
b) copia notarile dell’atto costitutivo e statuto, ovvero estremi dell’atto normativo per i soggetti di diritto
pubblico, da cui risulti l’esercizio dell’attività oggetto di istanza;
c) documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti di cui al
,
completa di manuale di qualità
redatto ai sensi della norma UNI CEI EN ISO IEC 17020 e di elenco dettagliato del personale, dipendente
o con rapporto esclusivo di collaborazione di durata non inferiore a quella dell’iscrizione nell’elenco, con
relative qualifiche, titoli di studio, mansioni ed organigramma complessivo con evidenziazione dettagliata
della struttura operativa relativa al settore delle verifiche, in particolare, l’indicazione nominativa dei
responsabili dei diversi settori di attività di verifica;
d) elenco dei laboratori di cui, mediante apposita convenzione da allegare alla domanda, il soggetto pubblico
o privato si avvale nel rispetto della norma UNI CEI EN ISO IEC 17025. Elenco delle attrezzature
possedute dai laboratori convenzionati presso cui vengono effettuati esami e/o prove;
e) dichiarazione di possesso delle norme tecniche di riferimento;
f) planimetria della sede centrale, in scala adeguata, degli uffici, compresi quelli dislocati nelle Regioni di
intervento, in cui risultino evidenziate la funzione degli ambienti.
2.2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta
necessaria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti.
3. Procedura di abilitazione
3.1. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita presso lo stesso Ministero, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione per l’esame della documentazione di cui al
.
3.2. La Commissione di cui a
l
è composta da:
a) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzione
di Presidente;
b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero della salute;
c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro;
e) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Coordinamento tecnico delle regioni.
3.3. La Commissione di cui a
l
svolge i seguenti compiti:
a. formula il parere circa l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati entro sessanta giorni
dalla data della richiesta di iscrizione;
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