DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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quale prevede la soppressione dell’ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative competenze all’INAIL;
RITENUTO pertanto che ove il D.Lgs. n. 81/2008 attribuisca competenze all’ISPESL esse debbano intendersi
conferite all’INAIL;
CONSIDERATA la necessità di individuare le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui al
ed i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all
del D.Lgs. n. 81/2008;
SENTITA la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 3 marzo 2011;
DECRETA
Articolo 1
1. Il presente decreto disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le
attrezzature di lavoro di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti
pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di
soggetti pubblici o privati, ai sensi del
del D.Lgs. n. 81/2008, per l’effettuazione delle
verifiche periodiche di cui al
Articolo 2
1. Ai sensi del
e
del D.Lgs. n. 81/2008, l’INAIL è titolare della prima delle verifiche
periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche
periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
2. All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato,
del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la
propria struttura o a seguito degli accordi di cui a
nei termini temporali di cui al
3. L’INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente (di seguito, ARPA), nelle regioni ove sono state
attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, possono provvedere direttamente alle
verifiche di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro o con le
Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito, DPL), nel rispetto dei principi di
economicità previsti per la pubblica amministrazione oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati
e iscritti nell’elenco di cui al
4. Per le finalità di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008, presso l’INAIL e presso le ASL è inoltre
istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere ai sensi
del
Ove previsto da apposito provvedimento regionale, l’elenco di cui al periodo precedente può essere
istituito, anziché presso le singole ASL, su base regionale.
5. Qualunque soggetto abilitato è iscritto a domanda nell’elenco. Il soggetto titolare della funzione ha facoltà di
segnalare alla Commissione di cui al
che è parte integrante del presente decreto, per i successivi ed
eventuali adempimenti, la sussistenza di motivi di possibile esclusione. Con l’iscrizione all’elenco, il soggetto
abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali di cui al
6. L’elenco di cui al
è messo a disposizione dei datori di lavoro, a cura del titolare della
funzione, per l’individuazione del soggetto di cui avvalersi.
7. I soggetti abilitati, pubblici o privati, presenti nell’elenco di cui al
devono far parte dell’elenco previsto
nel
8. Decorsi i termini temporali di cui al
il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o
privati, di cui all’elenco previsto nel
9. I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell
che è parte
integrante del presente decreto.
Articolo 3
1. Nel caso di verifiche effettuate ai sensi dell
una quota pari al 15% delle tariffe definite dal
decreto di cui al
è destinata a coprire i costi legati all’attività di controllo dell’operato dei soggetti abilitati,
all’attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca
dati informatizzata; la rimanente quota resta di spettanza del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica.
2. Nell’ipotesi di cui al
a) il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato, pubblico
o privato, incaricato della verifica;
b) i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di
oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e successivamente, dalle tariffe
stabilite dal decreto di cui al
c) il soggetto abilitato, pubblico o privato, che è stato incaricato dal datore di lavoro della verifica,
corrisponde all’INAIL una quota pari al 5% della tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione
per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata.
3. Le tariffe per le prestazioni rese ai sensi del presente decreto sono determinate con decreto del Ministero del