DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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DECRETI ATTUATIVI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO INTERMINISTERIALE 24 gennaio 2011, n. 19
Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio
2003, n. 388, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.58 del 11/03/2011- Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2011
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l’articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante «Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva
2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria»;
Visto il decreto 15 luglio 2003, n. 388, recante «Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in
attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE
relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»;
Visto l’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale demanda «ad appositi decreti
ministeriali» la definizione delle «modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio
2003, n. 388»;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7
ottobre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2010, ai sensi della citata legge
n. 400 del 1988;
Adottano il seguente regolamento:
Art. 1 Finalità
1. In attuazione del
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento
definisce le modalità di applicazione del decreto n. 388 del 2003, da parte delle aziende o unità produttive che
svolgono attività di trasporto ferroviario ovvero la cui attività è comunque svolta in ambito ferroviario.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Le aziende o unità produttive di cui al
applicano il presente regolamento relativamente all’attività
lavorativa svolta in luogo isolato come definita dal
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche al personale di macchina e viaggiante operante su
materiale rotabile in esercizio e vuoto.
3. Le aziende o unità produttive di cui al
applicano le disposizioni del decreto n. 388 del 2003 all’interno
della sede aziendale o unità produttiva.
Art. 3 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) decreto n. 388 del 2003: decreto 15 luglio 2003, n. 388, di adozione del regolamento recante disposizioni
sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni;
b) ambito ferroviario: il materiale rotabile e l’infrastruttura ferroviaria ove si svolgono le attività proprie
dell’esercizio ferroviario nonché gli impianti degli operatori ferroviari, strettamente connessi all’infrastruttura