D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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SCHEMA RIASSUNTIVO ACCORDI STATO-REGIONI SULLA
FORMAZIONE
LAVORATORI
DIRIGENTI
Datore di Lavoro RSPP
ATTREZZATURE DI LAVORO
SOGGETTI
FORMATORI
previa richiesta di collaborazione agli
enti bilaterali e agli organismi
paritetici
-
Regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano
-
Università e scuole di dottorato
-
INAIL
-
Corpo nazionale/Provinciale dei
vigili del fuoco
-
Scuola superiore della pubblica
amministrazione
-
associazioni sindacali dei datori
di lavoro o dei lavoratori
-
enti bilaterali e organismi
paritetici
-
fondi interprofessionali di settore
-
ordini e collegi professionali di
settore
-
Regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano
-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
-
INAIL
-
associazioni sindacali dei datori di lavoro o
dei lavoratori
-
ordini e i collegi professionali di settore
-
aziende
produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatr
ici di attrezzature
-
soggetti formatori con esperienza
-
enti bilaterali e organismi paritetici
-
scuole edili
DOCENTI
da docenti interni o esterni all’azienda
che possono dimostrare di possedere
esperienza almeno triennale di
insegnamento o professionale in
materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
docenti che possono dimostrare di
possedere, una esperienza almeno
triennale di docenza o
insegnamento o professionale in
materia di salute e sicurezza sul
lavoro
-
personale con esperienza documentata,
almeno triennale, sia nel settore della
formazione sia nel settore della
prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro
-
personale con esperienza professionale
pratica, documentata, almeno triennale,
nelle tecniche dell’utilizzazione delle
attrezzature di che trattasi
ORGANIZZAZIONE
CORSI
-
soggetto organizzatore (può
essere il datore di lavoro)
-
un responsabile del progetto
formativo (può essere il docente);
-
docenti;
-
max. 35 partecipanti;
-
registro di presenze;
-
max. 10% assenze;
-
contenuti tenendo presenti: le
differenze di genere, di età, di
provenienza e lingua, nonché la
specifica tipologia contrattuale
-
un responsabile del progetto
formativo
-
max. 35 partecipanti
-
registro presenze
-
max. 10% assenze
-
un responsabile del progetto formativo
(può essere il docente);
-
registro presenze;
-
max. 24 partecipanti
-
per le attività pratiche il rapporto
istruttore/allievi non deve essere superiore
al rapporto di 1 a 6 effettuate in area
idonea;
-
max. 10% assenze
DURATA
-
Formazione generale (min. 4 ore)
-
Formazione specifica
o
4 ore settori rischio basso;
o
8 ore settori rischio medio;
o
12 ore settori rischio alto.
-
Per i preposti formazione
aggiuntiva specifica di min. 8 ore
-
Per i dirigenti min. 16 ore
-
RISCHIO BASSO 16 ore
-
RISCHIO MEDIO 32 ore
-
RISCHIO ALTO 48 ore
(non comprensive della
formazione di primo soccorso,
antincendio e gestione delle
emergenze)
Dipende dalla specifica attrezzatura
VALUTAZIONE
prova di verifica
solo per i preposti
prova di verifica
verifica di apprendimento (colloquio
o test obbligatori)
prove finalizzate a verificare le conoscenze
relative alla normativa vigente e le
competenze tecnico-professionali.
AGGIORNAMENTO
-
min. 6 ore quinquennali
-
se la formazione pregressa è stata
effettuata da più di 5 anni,
l’aggiornamento dovrà avvenire
entro 12 mesi dall’entrata in vigore
dell’accordo
-
RISCHIO BASSO 6 ore
-
RISCHIO MEDIO 10 ore
-
RISCHIO ALTO 14 ore
entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato
di abilitazione, previa verifica della
partecipazione a corso di aggiornamento di
durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore
sono relative agli argomenti dei moduli pratici
NUOVA ATTIVITTÁ
NUOVA
ASSUZIONE
anteriormente
all’assunzione (se
non è possibile
contestualmente
all’assunzione, da
completare entro
60 gg)
anche per i
preposti, avviare i
corsi in modo che
vengano conclusi
entro e non oltre
18 mesi dalla
pubblicazione
dell’accordo
entro e non oltre novanta giorni dalla
data di inizio della propria attività