DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Art. 5 Formazione e idoneità
1. Il personale che opera sotto tensione deve essere formato sulle modalità di esecuzione dei lavori e sui rischi
relativi attraverso corsi di formazione aventi le caratteristiche e i contenuti riportati nel
che fa parte
integrante del presente decreto.
2. I corsi di cui al
devono concludersi con gli esami finali per il rilascio del relativo certificato personale di
idoneità alla effettuazione dei lavori sotto tensione. L’idoneità deve essere riferita alle effettive mansioni cui è
destinato il personale di cui al comma precedente.
3. I soggetti formatori devono possedere i requisiti di cui al
e devono essere autorizzati con decreto
dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute che si avvalgono a tal fine
della Commissione per i lavori sotto tensione di cui al
Art. 6 Abilitazione dei lavoratori
1. Il documento di abilitazione è rilasciato dal datore di lavoro a seguito del conseguimento dell’idoneità di cui
al
e dell’attivazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.
2. Il documento di abilitazione è personale, deve contenere la descrizione dettagliata ed esaustiva delle attività per
cui il lavoratore è considerato abilitato, deve essere rinnovato annualmente ed è revocato in caso di inosservanza
alle nonne
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di sicurezza da parte dello stesso lavoratore o a seguito di giudizio di non idoneità espresso dal medico
competente. Il documento ha validità solo per le attività svolte dall’azienda autorizzata che lo ha rilasciato.
Art. 7 Attrezzature
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008, le aziende autorizzate devono stabilire
idonee procedure atte a garantire l’identificazione delle responsabilità e la rintracciabilità delle azioni per la scelta,
l’immagazzinamento, la conservazione, la manutenzione, il trasporto, la custodia, l’uso appropriato e la verifica
periodica delle attrezzature secondo le indicazioni e dei fabbricanti.
2. Ai fini delle verifiche periodiche di cui al
le aziende autorizzate devono rivolgersi a laboratori di prova,
esterni o interni all’azienda, dotati di procedure e apparecchiature idonee alla natura delle prove da effettuare,
aventi certificato di accreditamento, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, emesso da ente di
accreditamento riconosciuto a livello europeo con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del
laboratorio ad operare nel settore specifico, ovvero ad un laboratorio di una azienda autorizzata ai sensi del
presente decreto, avente un’organizzazione conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
adeguatamente documentata, che garantisca la competenza del laboratorio ad operare nel settore specifico.
3. Qualora non esistano disposizioni legislative o norme tecniche relative ad una specifica attrezzatura, la stessa
può essere utilizzata a condizione che il datore di lavoro dell’azienda autorizzata abbia effettuato una adeguata e
documentata valutazione dei rischi tale da assicurare l’esistenza delle necessarie condizioni di sicurezza.
Art. 8 Diritto di riconoscimento
1. Hanno diritto al riconoscimento di cui all
al
le aziende già operanti ai sensi
del decreto ministeriale 9 giugno 1980 e del decreto ministeriale 13 luglio 1990, n. 442, emanati dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
2. Le aziende di cui al
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono
adeguarsi alle disposizioni dello stesso decreto. In assenza di adeguamento al presente decreto decade il diritto di
riconoscimento di cui al
Art. 9 Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti di cui al
Il presente
decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2011
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi
Il Ministro della salute Fazio
ALLEGATO I
Commissione per i lavori sotto tensione: composizione, compiti e organizzazione
1. Composizione
1.1 La Commissione per i lavori sotto tensione è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ed è composta da:
2
Commento personale:
il termine corretto sembra essere “norme”