D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 417

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o
indiretta alle attrezzature di cui al
del D.Lgs. n, 81/2008;
b) operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione. Sono vietate forme
dirette o indirette di subappalto, salvo i casi in cui si debbano effettuare, a supporto delle verifiche, controlli
non distruttivi, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione:
c) disporre di una procedura operativa che definisca l’iter tecnico ed amministrativo per l’effettuazione delle
verifiche oggetto del presente decreto ed il rilascio delle conseguenti attestazioni di verifica in conformità a
quanto previsto dal
;
d) disporre di un organigramma generale che evidenzi, in maniera dettagliata, la struttura operativa per ogni
Regione in cui si intende svolgere l’attività delle verifiche oggetto del presente decreto e che indichi il
nominativo del responsabile tecnico, in possesso di titolo di studio di cui ai successivo
.
Il
responsabile tecnico deve essere un dipendente del soggetto abilitato ed avere una comprovata esperienza
professionale superiore ai 10 anni nel campo della progettazione o controllo di prodotti, impianti e
costruzioni. Il personale incaricato di eseguire l’attività tecnica di verifica, deve essere in possesso di uno dei
seguenti titoli di studio e professionali:
1. laurea in ingegneria (laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35 di cui al
decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi:
4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in
data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21
agosto 2004) con almeno 2 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali
(progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate al settore delle
attrezzature di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008 per le quali si intende effettuare le verifiche
oggetto del presente decreto:
2. laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 di cui al decreto del Ministro dell’università e
della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007,
ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 8, 9, 10, 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 con almeno 3 anni di esperienza acquisita e dimostrabile
nelle attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o
verifiche) correlate al settore delle attrezzature di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008 per le quali si
intende effettuare le verifiche oggetto del presente decreto. Tale personale può effettuare le verifiche di
tutte le attrezzature di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008, ad esclusione degli ascensori e
montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.
3. diploma di perito industriale con almeno 5 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività
tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche)
correlate al settore delle attrezzature di cui all
del D.Lgs. n. 81/2008 per le quali si intende
effettuare le verifiche oggetto del presente decreto. Tale personale può effettuare le verifiche di tutte le
attrezzature di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008 ad esclusione degli ascensori e montacarichi da
cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.
e) avere attivato una polizza assicurativa di responsabilità civile, senza franchigia, con massimale non inferiore
a 5.000.000,00 di euro per anno e non inferiore a 3.000.000,00 di euro per sinistro, per i rischi derivanti
dall’esercizio delle attività di verifiche oggetto del presente decreto:
2. La adozione di modelli di gestione di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008 da parte dei soggetti pubblici o
privati costituisce titolo preferenziale in ordine alla iscrizione nell’elenco di cui al
.
3. I soggetti pubblici o privati di cui al
,
del D.Lgs. n. 81/2008, sono tenuti a garantire che il
personale incaricato di eseguire l’attività tecnica di verifica, abbia ricevuto idonea formazione ai sensi dell
37
del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche. La partecipazione del personale incaricato di eseguire
l’attività tecnica di verifica a corsi di formazione specifica organizzati dai soggetti titolari della funzione
costituisce elemento di valutazione in ordine al mantenimento nel tempo dei requisiti dei soggetti abilitati.
4. I soggetti pubblici o privati di cui al
,
del D.Lgs. n. 81/2008, che hanno svolto attività di
certificazione di prodotto non possono effettuare la prima delle verifiche periodiche della specifica attrezzatura
di lavoro per la quale abbiano rilasciato la certificazione ai fini della marcatura CE.
ALLEGATO II
Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
1. Campo di applicazione
1.1. Le disposizioni di cui al presente allegato si applicano alle tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all
VII
del D.Lgs. n. 81/2008, suddivise nei gruppi di seguito elencati:
1.1.1. Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
1...,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416 418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,...733
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