D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 424

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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b. costituisce ed aggiorna l’elenco dei soggetti abilitati di cui alla
;
c. effettua gli accertamenti tecnico-amministrativi sui soggetti, pubblici o privati, richiedenti l’abilitazione;
d. formula il parere di sospensione, in caso di gravi inadempienze, dei soggetti abilitati di cui alla
.
Nei casi di particolare gravità formula il parere di cancellazione dall’elenco.
3.4. Per le attività relative alle
,
c)
e
d)
di cui al
,
la Commissione di cui al
può
avvalersi, per le proprie valutazioni, dell’INAIL o delle ASL che esprimono il loro parere a seguito dei necessari
sopralluoghi e accertamenti.
3.5. La Commissione, di cui a
l
si riunisce, su convocazione del presidente e su richiesta del presidente o
della metà più uno dei componenti. In ogni caso la Commissione si riunisce entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta di iscrizione nell’elenco.
3.6. Le sedute della Commissione di cui a
l
sono valide se risultano presenti tutti i soggetti di cui al
Le decisioni della Commissione sono prese all’unanimità. Di ciascuna seduta deve essere redatto un verbale.
3.7. A seguito del parere positivo di cui al
,
con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela
delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della
Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il
Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico, viene adottato il
provvedimento di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui al
4. Condizioni e validità dell’autorizzazione
4.1. L’iscrizione nell’elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo
esito positivo dell’esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel
4.2. I soggetti abilitati pubblici o privati devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle
verifiche effettuate nonché i seguenti dati: regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del
datore di lavoro o da parte del titolare della funzione), data del rilascio, data della successiva verifica periodica,
datore di lavoro, tipo di attrezzatura con riferimento al
del D.Lgs. n. 81/2008, costruttore, modello e
numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo
numero di identificazione; e conservare, per un periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti documentali relativi
all’attività di verifica.
4.3. Il registro informatizzato di cui al
deve essere trimestralmente (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15
gennaio) trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione, al fine di consentire l’attività
amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e mantenimento della banca dati di cui
al
del presente decreto.
5. Verifiche
5.1. Le ASL, ovvero le ARPA nei casi di cui al
del presente decreto, devono inviare
all’INAIL, per via telematica, entro il 15 febbraio di ogni anno, tutti i dati circa le attività di verifica effettuate
nell’anno precedente comprese quelle svolte dai soggetti abilitati, pubblici o privati.
5.2. L’INAIL deve inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle
condizioni di lavoro - Div. VI, entro il 15 maggio di
ogni anno, una relazione circa le attività di verifica effettuate,
comprese quelle svolte dai soggetti abilitati, pubblici o privati, tenendo conto dei dati di cui al punto precedente.
Tale relazione viene trasmessa alla Commissione di cui al
entro il 31 maggio di ogni anno, al fine di
acquisire eventuali indicazioni che possano migliorare l’efficacia delle verifiche periodiche delle attrezzature
oggetto del presente decreto.
5.3. L’INAIL e le ASL, ovvero alle ARPA nei casi di cui al
del presente decreto, devono
inviare tempestivamente le eventuali segnalazioni di comportamenti anomali dei soggetti abilitati, pubblici o privati,
nell’effettuazione delle verifiche, proponendo nel contempo le possibili soluzioni oppure la sospensione o la
cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Direzione generale della tutela dalle condizioni di lavoro - Div. VI.
5.4 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al
e tenuto
conto del
entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, pubblici
o privati, può procedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità dei suddetti soggetti
abilitati.
5.5. A seguito delle segnalazioni di cui al
o nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di
base dell’idoneità dei soggetti abilitati di cui al
,
acquisito il parere dalla Commissione di cui al
,
l’iscrizione nell’elenco di cui al
viene sospesa con effetto immediato, dando luogo al controllo di tutta
l’attività di verifica fino a quel momento effettuata da parte della stessa Commissione. Nei casi di particolare gravità
si procede alla cancellazione dall’elenco sopra citato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico, adotta sia il provvedimento dirigenziale di
sospensione che quello di cancellazione.
ALLEGATO IV
SCHEDE
1...,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423 425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,...733
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