D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 421

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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i parametri operativi rientrino nei limiti di esercizio previsti. Lo scarico dei dispositivi di sicurezza deve avvenire in
modo da non arrecare danni alle persone. L’installazione di valvole di intercettazione sull’entrata e sull’uscita dei
condotti delle valvole di sicurezza è consentita, qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per
l’uso, su motivata richiesta del datore di lavoro in particolare nel caso di fluidi infiammabili, tossici, corrosivi o
comunque nocivi. Le valvole di intercettazione devono essere piombate in posizione di apertura a cura dell’INAIL o
delle ASL. ai quali vanno segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato manomissioni del sigillo.
4.3.1.3. Durante la verifica di funzionamento devono anche essere annotati tutti gli eventuali interventi di
riparazione intercorsi accertandone la correttezza in base alle istruzioni per l’uso rilasciate dal fabbricante o alle
procedure di cui all’articolo 14 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329.
4.3.2. La verifica di integrità decennale
4.3.2.1. La verifica di integrità consiste nell’accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature
mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili, nell’esame spessimetrico ed altri
eventuali prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, che si rendano
necessari:
a) data la non completa ispezionabilità dell’attrezzatura;
b) qualora emergessero dubbi sulla condizione delle membrature;
c) a fronte di situazioni evidenti di danno;
d) in base alle indicazioni del fabbricante per attrezzature costruite e certificate secondo le direttive di
prodotto (97/23/CE, 87/404/CEE, 90/488/CEE).
4.3.22. Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente strumentale si riscontrano difetti che possono in
qualche modo pregiudicare l’ulteriore esercizio dell’attrezzatura, vengono intraprese per l’eventuale autorizzazione
da parte del soggetto titolare della verifica, le opportune indagini supplementari, effettuate dal datore di lavoro, atte
a stabilire non solo l’entità del difetto ma anche la sua possibile origine. Ciò al fine di intraprendere le azioni più
opportune di ripristino della integrità strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di sicurezza
commisurato ai tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati. Nel caso siano intraprese tali
valutazioni (Fitness For Service -FFS-), per stabilire il tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti
riscontrati, le stesse valutazioni andranno notificate dal datore di lavoro ai soggetti titolari della verifica che
dovranno autorizzare l’ulteriore esercizio. Le autorizzazioni rilasciate devono essere notificate all’INAIL, per
l’inserimento nella banca dati informatizzata, di cui all
,
del presente decreto, ed alle ASL
competenti per territorio.
4.3.2.3. Quando l’attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilità
all’interno, anche nei riguardi della sicurezza, o risulta comunque non ispezionabile completamente, l’ispezione è
integrata, limitatamente alle camere non ispezionabili, con una prova di pressione idraulica a 1,125 volte la
“pressione massima ammissibile” (PS) che può essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido.
4.3.2.4. La non completa ispezionabilità può essere conseguente alla presenza, su parti rappresentative del
recipiente, di masse interne o rivestimenti interni o esterni inamovibili, anche parzialmente, o la cui rimozione risulti
pregiudizievole per l’integrità delle membrature o dei rivestimenti o delle masse stesse.
4.3.2.5. La prova di pressione idraulica può essere sostituita, in caso di necessità e previa predisposizione da parte
dell’utente di opportuni provvedimenti di cautela, con una prova di pressione con gas (aria o gas inerte) ad un
valore di 1.1 volte la “pressione massima ammissibile” (PS). In tale caso dovranno essere prese tutte le misure
previste dal D.Lgs. n. 81/2008 per tale tipo di prova la stessa deve avere una durata minima di due ore durante le
quali deve essere verificata l’assenza della caduta di pressione.
4.3.2.6. La verifica di integrità per le tubazioni non comporta obbligatoriamente né la prova idraulica né l’esame
visivo interno, ma opportuni controlli non distruttivi per l’accertamento della integrità della struttura.
4.4 Verifica di visita interna per generatori di vapore
4.4.1. La visita interna consiste nell’esame visivo delle parti del generatore accessibili ed ispezionabili, tanto
internamente che esternamente.
4.4.2. Qualora durante la verifica emergessero dubbi sulla condizione delle membrature o in caso di necessità a
fronte di situazioni evidenti di danno, è consentito avvalersi di ulteriori esami e prove, eseguiti da personale
adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, al fine di accertare la permanenza delle condizioni di
stabilità per la sicurezza dell’esercizio del generatore stesso.
4.5. Verifica di funzionamento per generatori di vapore
4.5.1.Per i generatori di vapore oltre agli esami e controlli previsti al
si effettua, durante la verifica di
funzionamento, la verifica di rispondenza dei parametri dell’acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni
per l’uso. In mancanza di tale informazione si può far riferimento alle relative norme applicabili. Durante la verifica
deve essere riscontrata la presenza del conduttore abilitato, quando previsto.
4.6. Verifica di impianti di riscaldamento
4.6.1.Gli impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialità superiore a 116 kW devono
rispettare, qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l’uso, le prescrizioni della Raccolta R
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