DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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illustrandone anche le responsabilità:
e) gli addetti ai lavori, ciascuno in relazione al proprio ruolo, devono apprendere le procedure di lavoro,
valutare la documentazione prevista ed in particolare il preposto ai lavori deve essere in grado di giudicare
le condizioni di sicurezza per cui i lavori possono essere effettuati, con particolare riferimento a condizioni
atmosferiche, frazionamento dell’isolamento, sovratensioni, scelta delle distanze e metodologia da
adottare.
2.3 La durata della parte teorica dei corsi di formazione deve essere non inferiore a 120 ore per il primo corso di
idoneità. Per tali corsi, ogni 5 anni deve essere effettuato un corso di aggiornamento periodico della durata non
inferiore a 20 ore.
2.4 Le esercitazioni pratiche devono consentire a tutti di comprendere le tecniche e sviluppare le abilità operative
per realizzare in sicurezza quanto previsto dagli obiettivi del corso. Tali esercitazioni devono rispettare le seguenti
indicazioni:
a) prima di effettuare l’esercitazione gli operatori devono averne chiaro lo scopo;
b) le esercitazioni devono essere preparate e realizzate fuori tensione, simulando le condizioni reali di lavoro
e rispettando i diversi ruoli previsti;
c) ciascun lavoratore, quali che siano state le fasi di esercitazione propedeutiche, deve avere effettuato
durante il corso di formazione almeno una esercitazione che realizzi gli interventi completi per ciascuno dei
lavori per i quali l’operatore sarà reso idoneo.
2.5 Si considerano idonei ai fini del
i contenuti dei corsi previsti secondo quanto stabilito dalle norme
tecniche del CEI, quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.
3. Requisiti minimi dei soggetti formatori
3.1 Il soggetto formatore per i lavori sotto tensione deve possedere le seguenti caratteristiche:
a) disporre di uno o più campi scuola in grado di permettere la conduzione dell’addestramento in condizioni il
più possibile uguali a quelle del lavoro reale;
b) disporre di personale docente competente con almeno 5 anni di esperienza acquisita nella manutenzione
degli impianti elettrici con tensione superiore a 1000 V;
c) disporre di programmi didattici dettagliati per ogni tipo di corso.
4. Modalità di autorizzazione dei soggetti, formatori
4.1
Presentazione della domanda
4.1.1 L’istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al
del decreto, deve essere indirizzata ai
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI.
4.1.2 L’istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui sopra, sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto formatore, deve essere prodotta in originale, corredata dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e
s.m.i. e contenere l’esplicita indicazione della tipologia dei corsi di formazione per i quali viene richiesta
l’autorizzazione e l’elenco della documentazione allegata.
4.2
Documentazione richiesta per l’autorizzazione
4.2.1 All’istanza ci autorizzazione da inviarsi con le modalità di cui al
devono essere allegati i seguenti
documenti, datati, timbrati e firmati dal legale rappresentante, su supporto informatico:
a) copia dell’atto costitutivo o statuto da cui risulti l’esercizio dell’attività oggetto di istanza;
b) documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti minimi di cui al suddetto
a) descritti in termini di personale docente, disponibilità di campi scuola, disponibilità di idonei programmi
didattici ed organizzazione dei corsi di formazione;
d) certificazione relativa al sistema di gestione della qualità redatto in conformità ai principi della norma UNI
EN ISO 9001:2000 rilasciata da organismo di certificazione di sistema accreditata da ente firmatario
dell’accordo europeo multilaterale nell’ambito del coordinamento europeo degli organismi di
accreditamento (EA);
b) elenco dettagliato del personale docente con relative qualifiche, titolo di studio ed esperienza maturata
nell’ambito della manutenzione degli impianti elettrici e certificato da organismo di certificazione accreditato
da ente firmatario dell’accordo europeo multilaterale nell’ambito del coordinamento europeo degli
organismi di accreditamento (EA) ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024;
c) dichiarazione ci possesso delle norme tecniche di riferimento.
4.3
Condizioni e validità dell’autorizzazione
4.3.1 L’autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi
secondo le modalità di cui al
L’istanza deve contenere esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale