D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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LAVORATORI
DIRIGENTI
Datore di Lavoro RSPP
ATTREZZATURE DI LAVORO
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
No formazione se i soggetti hanno
frequentato, entro e non oltre 12 mesi
dall’entrata in vigore dell’accordo,
corsi di formazione formalmente e
documentalmente già approvati
non sono tenuti a frequentare i corsi
di formazione i datori di lavoro che
abbiano frequentato - entro e non
oltre sei mesi dalla entrata in vigore
dell’accordo - corsi di formazione
formalmente e documentalmente già
approvati
I lavoratori che alla data di entrata in vigore
dell’accordo sono incaricati dell’uso delle
attrezzature di cui all’accordo, devono
effettuare i corsi entro 24 mesi dall’entrata in
vigore dell’accordo.
FORMAZIONE
PREGRESSA
RICONOSCIUTA
Formazione svolta
nel rispetto delle
previsioni
normative e delle
indicazioni dei
contratti collettivi
di lavoro per
quanto riguarda
durata, contenuti
e modalità di
svolgimento dei
corsi.
-
formazione con
contenuti
conformi all’art.
3 del D.M.
16/01/1997
effettuata dopo
il 14 agosto
2003
-
Modulo A per
ASPP e RSPP
previsto
nell’accordo
Stato Regioni
del 26 gennaio
2006
-
formazione con contenuti
conformi all’articolo 3 del D.M.
16/01/1997
-
esonerati dalla frequenza dei
corsi (art. 95 D.Lgs. 626/94)
-
possesso dei requisiti di RSPP
(artt. 32, commi 2, 3 e 5 D.Lgs.
81/08)
sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per
ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i
seguenti requisiti:
-
corsi di formazione della durata
complessiva non inferiore a quella prevista
dagli allegati, composti di modulo teorico,
modulo pratico e verifica finale
dell’apprendimento;
-
corsi, composti di modulo teorico, modulo
pratico e verifica finale dell’apprendimento,
di durata complessiva inferiore a quella
prevista dagli allegati a condizione che gli
stessi siano integrati tramite il modulo di
aggiornamento di cui al punto 6, entro 24
mesi dalla data di entrata in vigore del
presente accordo;
-
corsi di qualsiasi durata non completati da
verifica finale di apprendimento a
condizione che entro 24 mesi della data di
entrata in vigore del presente accordo
siano integrati tramite il modulo di
aggiornamento di cui al punto 6 e verifica
finale dell’apprendimento.