D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 414

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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rappresentante del soggetto formatore secondo la legislazione vigente, relativa della permanenza di tutte le
condizioni che hanno consentito il rilascio dell’autorizzazione.
4.3.2 L’autorizzazione può essere modificata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondo le modalità di cui al
L’istanza deve contenere su esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
formatore richiedente secondo la legislazione vigente, l’elenco delle parti modificate e deve riportare in allegato su
supporto informatico le modifiche apportate. Ai fini della sola archiviazione l’istanza deve essere accompagnata
dalla documentazione di cui al
aggiornata. La Commissione per i lavori sotto tensione procede
all’istruttoria tecnico amministrativa secondo le stesse modalità previste in fase di autorizzazione.
5. Requisiti aggiuntivi
5.1 In relazione ai suddetti
,
2
,
3
e
4
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di richiedere
ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti.
6. Controllo dei soggetti formatori
6.1 II Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di validità dell’autorizzazione, ha la facoltà di
procedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell’autorizzazione rilasciata per il tramite della
Commissione per i lavori sotto tensione che si avvale, per le proprie valutazioni, dell’INAIL il quale esprime il suo
parere a seguito dei necessari sopralluoghi e accertamenti. Gli oneri relativi alle attività svolte dall’INAIL sono a
carico dei soggetti formatori secondo le tariffe pubblicate dal medesimo Istituto.
6.2 Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell’autorizzazione, questa viene sospesa
cori effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca dell’autorizzazione.
DECRETO INTERMINISTERIALE 11 aprile 2011
Verifiche periodiche attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.98 del 29/04/2011
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministero della Salute
e
Il Ministero dello Sviluppo Economico
VISTO
,
secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modifiche e integrazioni, di seguito D.Lgs. n. 81/2008, il quale prevede per le attrezzature di lavoro soggette a
verifica periodica che la prima delle verifiche periodiche venga effettuata
“dall’ISPESL che vi provvede nel termine
di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di
soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13”;
VISTO
,
terzo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, il quale prevede che:
“Le successive verifiche
sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le
modalità di cui al comma 13”;
VISTO
,
del D.Lgs. n. 81/2008, il quale dispone che:
“Per l’effettuazione delle verifiche di cui
al
,
le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti
privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura
titolare della funzione”;
VISTO
,
del D.Lgs. n. 81/2008, che statuisce quanto segue:
“Le modalità di effettuazione
delle verifiche periodiche di cui all
nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui
al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Balzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto”;
VISTO l’articolo 1, della legge 13 novembre 2009, n. 172, il quale prevede l’istituzione del Ministero della Salute ed
il trasferimento ad esso delle funzioni di cui al Capo X-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali ai sensi del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85;
VISTO l’articolo 7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il
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