DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui al
del D.Lgs. n.
81/2008;
d) controllarne lo stato di conservazione;
e) effettuare le prove di funzionamento dell`attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.
3.1.3. Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda
tecnica di identificazione, che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell’attrezzatura di
lavoro, adottando la modulistica riportata in
31.4. Le eventuali violazioni riferite al
devono essere comunicate all’organo di vigilanza competente
per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni
legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al
soggetto titolare della funzione.
3.2. Verifiche periodiche successive alla prima
3.2.1. Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate secondo le modalità di cui al
e con
la periodicità indicata nel
del D.Lgs. n. 81/2008.
3.2.2. Le eventuali violazioni, riferite al
e
devono essere comunicate all’organo di vigilanza
competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (R.E.S), di cui
alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve
essere segnalata al soggetto titolare della funzione.
3.2.3. Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad
azionamento motorizzato, sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari di cui al
effettuate secondo le norme tecniche.
3.3. Verifica delle macchine per centrifugare
3.3.1 La verifica periodica delle macchine per centrifugare deve essere articolata, di norma, in due parti:
a) prova di funzionamento
b) verifica di integrità a macchina smontata.
3.3.2. La prova di funzionamento, viene effettuata secondo la periodicità prevista in
del D.Lgs. n.
81/2008 consiste nel verificare il corretto stato di conservazione e manutenzione e ad accertare il regolare
funzionamento dei dispositivi di sicurezza installati; per gli idroestrattori con carica di tipo discontinuo, deve essere
verificata la corretta sequenza delle fasi che costituiscono il ciclo di lavoro.
3.3.3. La verifica a macchina smontata deve essere effettuata con la periodicità e le modalità stabilite dal
fabbricante e riportate sul manuale di istruzioni per l’uso e la manutenzione: per le centrifughe messe in servizio in
data antecedente all’entrata in vigore della specifica direttiva di prodotto la verifica a macchina smontata viene
effettuata con la periodicità prevista i
del D.Lgs. n. 81/2008.
3.3.4. Vengono sottoposti a particolari controlli di tipo visivo e strumentale, con macchina smontata i seguenti
componenti:
a) paniere
b) albero
c) apparato frenante (disco o tamburo freno).
3.3.5. Vengono controllati inoltre, l’involucro di contenimento esterno e il collegamento dell’intera macchina alle
parti strutturali dell’edificio.
3.3.6. Le macchine per centrifugare operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive,
installate in data antecedente al 21/09/1996, limitatamente al rischio di esplosione e incendio, dovranno rispondere
a quanto riportato sulla circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 23 giugno 1980 n. 55, per
quanto riguarda i rischi di altro tipo, i riferimenti sono contenuti nelle norme generali relative alla sicurezza delle
macchine.
3.3.7. La verifica a macchina smontata e la prova di funzionamento assumono la cadenza prevista dall
del D.Lgs. n. 81/2008.
3.3.8. Le macchine messe in servizio con marcatura CE, dovranno subire lo smontaggio e il conseguente controllo
delle parti interne secondo le specifiche dettate dal fabbricante, la prova di funzionamento con il relativo controllo di
tutti i dispositivi installati per l’annullamento del rischio di esplosione o incendio, dovrà essere effettuata con le
modalità stabilite dal costruttore e riportate sulle istruzione per l’uso e la manutenzione.
3.3.9. La periodicità di verifica degli idroestrattori operanti con solventi infiammabili e fissata una volta ogni 12 mesi
indipendentemente dalla data di messa in servizio.
4. Verifica delle attrezzature del gruppo GVR
4.1. Periodicità delle verifiche
4.1.1. Per le attrezzature/insiemi a pressione di cui al
del presente allegato le periodicità sono
regolamentate secondo lo schema riportato nel
del D.Lgs. n. 81/2008. Per le attrezzature costruite in
assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto la categorizzazione è definita dal datore di lavoro ai sensi dell’allegato 11 del decreto legislativo n. 93 del